• De iure condito

Se la scuola rispetta l’obbligo di vigilanza non è responsabile per i danni conseguenti alla caduta dello scolaro.

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scuolaGli ermellini del “palazzaccio”, con la pronuncia nr 3365 del 20 febbraio 2015, negano il risarcimento ai genitori di una minore, che cadendo nel cortile della scuola elementare marchigiana, si procurava delle lesioni.

I genitori invocano la responsabilità della scuola ex art. 2048 codice civile che attribuisce ai precettori e ai maestri d’arte la responsabilità del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, se non provano di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto.

Il risarcimento viene negato in primo e secondo grado e stessa sorte viene sancita dai giudici delle leggi che asseriscono che la Corte d’Appello ha giustamente negato il risarcimento  per difetto di prova sul nesso causale tra la condotta della scuola e il danno e perché la scuola aveva comunque provato una impeccabile diligenza nella sorveglianza:

L’art. 2048 c.c. trova applicazione quando il danno di cui si chiede il risarcimento sia stato causato da persona affidata al maestro di cui si invoca la responsabilità. L’applicazione di tale norma, presuppone, dunque, che sia accertata l’esistenza d’un valido nesso causale tra la condotta dell’allievo ed il danno, ivi compreso quello arrecato agli altri allievi. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte d’appello ha rigettato la domanda non perché abbia ritenuto onere dei danneggiati provare la colpa della scuola (solo in questo caso vi sarebbe stato errore di diritto), ma per due ragioni: (a) sia perché ha ritenuto l’infortunio dovuto a cause rimaste oscure, e dunque per difetto di prova d’un valido nesso causale tra la condotta della scuola ed il danno (pag. 8, 3° capoverso della sentenza impugnata); (b) sia perché, in ogni caso, la scuola aveva provato di avere tenuto una condotta diligente e di non aver potuto impedire il fatto (pag. 9, 2° capoverso: “le insegnanti erano presenti al fatto, e (…) non vi sono elementi (…) dai quali potersi desumere il difetto (…) degli obblighi di sorveglianza”. Ne consegue che la denuncia di violazione dell’art. 2048 c.c. è infondata: sia perché tale norma solleva il danneggiato dall’onere di provare la colpa dei maestro o precettore, ma non da quello di provare la causa dei danno; sia perché nel caso di specie, con motivazione ad abundantiam, la Corte d’appello ha comunque ritenuto vinta, da parte del Ministero, tale presunzione, stabilendo – con statuizione non censurata – che al momento dei fatto erano presenti una bidella e vari insegnanti (p. 9 e 10, 3° capoverso), e che dunque non vi fu un deficit di vigilanza degli alunni. Stabilire, poi, se tali accertamenti siano anche corretti nel merito è questione insindacabile in sede di legittimità.