Onorare

Una rete per i familiari delle vittime da morte accidentale

Nel momento più tragico, Onorare sostiene i familiari delle vittime di sinistri mortali. Con attenzione e sensibilità ci prendiamo in carico i loro diritti, per accompagnarti oltre il risarcimento.

Per i privati

risarcimento sinistri

Quando si
applica?

Nei sinistri con conseguenze mortali derivanti da:

  • Circolazione stradale
  • Malasanità (ad es. lutto perinatale)
  • Infortuni sul lavoro
  • Responsabilità civili diverse

Quando la vittima possiede una copertura assicurativa sulla vita, anche in assenza di responsabilità di terzi

Che cosa
facciamo
per te

  • Affiancamento nel
    procedimento penale
  • Assistenza psicologica ai
    congiunti della vittima
  • Assistenza per le pratiche
    burocratiche
  • Operazioni peritali
    (accertamenti, ecc.) con i
    nostri esperti
  • Accompagnamento verso il
    risarcimento del danno
  • Anticipo delle spese
    funerarie

Come
funziona

Ti serve un supporto?

Puoi contattarci per una consulenza gratuita e senza impegno. Analizzeremo la tua situazione e tracceremo i prossimi passi da affrontare.

Alcuni numeri

127

Specialisti a disposizione

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Spese anticipate dai clienti

21

Anni di esperienza nel settore

Domande Frequenti

Il danno morale è una sofferenza interiore soggettiva e fa parte della categoria dei danni non patrimoniali. Nel caso di un incidente mortale (un sinistro stradale, malasanità o incidente sul lavoro), il danno morale coincide con il turbamento dello stato d’animo dei congiunti superstiti per la perdita del proprio caro. Rappresenta una delle principali voci di risarcimento.

Il risarcimento che spetta a chi ha subito la morte di un congiunto (il cosiddetto “danno da rottura del rapporto parentale”) dipende da diversi fattori: dal grado di parentela, dall’età della vittima e del congiunto superstite, dalla convivenza o meno con la vittima, dalla presenza o meno di altri conviventi superstiti. La cifra viene stabilita prendendo a riferimento le apposite tabelle, con un sistema a punti, rispetto ai parametri prima indicati, elaborate dai Tribunali di Roma e Milano.

Le tabelle di risarcimento dei tribunali sono uno strumento di orientamento per calcolare il risarcimento dei danni morali. In sintesi, assegnano un “punteggio” alle diverse voci che le compongono: ad esempio, più stretta è la parentela con la vittima e più alto sarà il punteggio e quindi il risarcimento. Oppure, più giovane è la vittima e più alto sarà il punteggio. Il calcolo definitivo prende in considerazione anche altri fattori che un professionista può aiutarti a valutare, ma la stima che puoi ottenere grazie alle tabelle, rispetto alla sofferenza morale, è abbastanza accurata.

Il risarcimento per i danni morali spetta ai congiunti (cioè genitori, figli, coniuge o convivente, fratelli). In caso si dimostri un forte legame parentale e/o la convivenza con la vittima, possono essere anche nonni, zii e nipoti.

Il diritto al risarcimento ha una data di scadenza: la prescrizione. Bisogna quindi esercitarlo (o quantomeno interrompere la prescrizione) entro un intervallo definito per legge.
L’articolo 2947 del codice civile così recita:
“Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.”
Quindi facendo affidamento sul comma 3 della richiamata previsione codicistica il tempo che hai a disposizione per far valere i tuoi diritti saranno:

6 anni in caso di incidente stradale
7 anni in caso di infortunio sul lavoro
10 anni in caso di malasanità

Risarcimento chiesto da fratello di 45 anni per la morte del fratello di 51 anni, non convivente, con 5 superstiti del nucleo familiare primario di origine (ad esempio sono ancora in vita i 2 genitori e altri 3 fratelli).
Secondo il criterio tabellare a punti del Tribunale di Milano, il risarcimento minimo potrebbe essere €37.991,20, quello massimo €81.827,20. Il fattore che influenza questa oscillazione è la qualità dell’intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.

Per ottenere il massimo risarcimento occorrerà dimostrare, ad esempio, che tra il fratello deceduto e quello superstite c’era frequentazione giornaliera; che trascorrevano sempre assieme le festività o le ricorrenze importanti; che condividevano le vacanze o il lavoro o un hobby o l’attività sportiva.

Secondo il criterio tabellare a punti del Tribunale di Roma, il risarcimento minimo potrebbe essere €46.581,82, quello massimo €127.487,10. I fattori che influenzano questa oscillazione sono la convivenza tra la vittima e il congiunto superstite e ancora una volta l’intensità del legame affettivo perduto.