• De iure condito
  • La strada non è una pista

Se il copertone è liscio e la gomma scoppia non è caso fortuito ma colpa del proprietario per cattiva manutenzione del mezzo

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pnuematico usurato
Questa (apparentemente) singolare sentenza arriva da un Giudice di Pace palermitano.  Il caso riguarda un motociclista, peraltro non assicurato, che a causa di una buca subisce lo scoppio di uno pneumatico e rovina a terra andando poi ad urtare un altro veicolo antistante.  Generalmente, lo scoppio degli pneumatici ricade sotto la casistica del cosiddetto caso fortuito. Ne l caso di specie invece, il giudice dopo aver appurato una mancata diligente manutenzione del mezzo oltre alla mancata obbligatoria revisione, ascrive la totale responsabilità dell’occorso al proprietario del motoveicolo in questione, autorizzando inoltre, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (intervenuto  perché il veicolo era altresì privo di assicurazione) all’azione di regresso nei suoi confronti.
 
L’orientamento del giudice riprende una sentenza della Corte di Cassazione del 2010, la nr 14060: “…in materia di circolazione stradale, lo scoppio di uno pneumatico, se costituisce talvolta evento fortuito, quale avvenimento impreveduto ed imprevedibile, che esula completamente dalla condotta volontaria (dolosa o colposa) dell’agente, tuttavia può comportare colpa del conducente quando sia in relazione a cause note o ragionevolmente prevedibili dal conducente medesimo. Fra tali cause, rientrano, oltre la qualità e lo stato del fondo stradale, lo stato di usura dei copertoni, la temperatura particolarmente elevata o la velocità in relazione alle caratteristiche, generali e particolari, del veicolo“.