• De iure condito

Liberalizzazioni…. segue.

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L’indignazione per le modifiche all’art 139 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 209) introdotte dal d.l. 1/2012 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, prosegue e proviene da più parti.
Non da ultimo dall’Associazione familiari delle vittime della strada che la esterna attraverso una lettera indirizzata al sottosegretario alla Presidenza Consiglio, Antonio Catricalà  e ai componenti delle commissioni Industria, Finanze, Giustizia, Sanità, Affari costituzionali della Camera, esprimendo preoccupazione per quegli emendamenti che non sortiranno gli effetti sperati: il contrasto alle truffe assicurative, ma determineranno unicamente l’aumento dei costi dei sinistri, rischiando di svilire il diritto a ottenere un giusto ed equo risarcimento.
Gli operatori di settore sono abbastanza concordi su questo aspetto. Chi avrà le risorse economiche per permetterseli potrà sottoporti ai richiesti accertamenti clinico – strumentali per dimostrare i postumi cosiddetti micro permanenti conseguenti ad un evento lesivo derivante dalla circolazione stradale. Come per esempio:

  • Esame radiografico statico nelle tre proiezioni ortogonali ed eventualmente nelle proiezioni dinamiche per le prove di funzionalità del rachide cervicale, da eseguire in flesso-estensione forzata.
  • Ecografia dei muscoli lunghi del collo
  • Ecodoppler delle arterie vertebrali
  • Esame cocleo-vestibolare
  • Esame stabilometrico
  • Esame elettronistagmografico
  • Esame elettromiografico
  • T.a.c. e R.m.n.

Chi non potrà invece, non vedrà soddisfatti i propri diritti e ristorati i pregiudizi subiti. Ma d’altronde oramai, questa è una costanza: il potere delle compagnie assicurative vince sui diritti, anche quelli costituzionalmente garantiti, dei danneggiati.  Altrimenti non si spiega neanche cosa c’entri il risarcimento delle microlesioni derivanti dalla circolazione stradale con la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Ma tant’è! E l’approvazione delle modifiche anche in Parlamento sembra oramai scontata.

Anche dal punto di vista medico e più precisamente medico legale, i sentimenti sono diversi. Il SISMLA è dalla parte dei danneggiati, mentre nella relazione di un incontro di studio “ristretto” organizzato dall’Associazione Melchiorre Gioia una considerazione, al punto 6, innesca dubbi inquietanti:

Infine, indubitabile si è ritenuto che le nuove norme non possano  che  applicarsi  al  solo accertamento  e  stima  del  danno  biologico.   Tuttavia,  ove  l’applicazione  delle  nuove norme  porti  ad  escludere  nel  caso  concreto  la  configurabilità  di  un  danno  biologico risarcibile,  ne  discenderà  necessariamente  l’irrisarcibilità  (per  difetto  di  nesso  causale tra illecito ed evento) dei danni consequenziali: ad esempio, le spese mediche sostenute per curarsi da postumi ritenuti irrisarcibili.  Si  è  infatti  osservato   che,  se   il  danno  biologico  non  può  essere  accertato in corpore  in modo obiettivo ed incontrovertibile, giuridicamente non se ne può affermare l’esistenza, e  se  di  un  evento  di  danno  non  è  provata  l’esistenza,  non  si  potrà  conseguentemente ritenere risarcibili le spese sostenute per eliminarne o ridurne le conseguenze. 
L’invito al commento è aperto.