• De iure condito

La copertura assicurativa del veicolo di prova è valida solo se la targa prova è esposta e a bordo c’è la relativa autorizzazione.

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A stabilirlo gli ermellini della Corte Cassazione Civile, sezione seconda con la Sentenza n. 19432 del 2010.
I giudici di legittimità ricordano nella pronuncia che: 
l’art. 1 del D.P.R. 24.11.01 n. 474 prescrive, al quarto comma, che l’autorizzazione alla circolazione di prova <<… è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell’autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.>>, mentre il successivo art. 2 prescrive, al primo comma, che <<Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1 dell’art. 1 espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell’autorizzazione medesima. …In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.>>.
Emerge chiaramente, dal combinato disposto normativo testè riportato, che tanto l’autorizzazione quanto la targa ad essa relativa devono trovarsi a bordo del veicolo (e la seconda deve anche essere esposta) ed altrettanto chiara ne è la ratio che – con il prescrivere la limitazione della circolazione ad un solo veicolo, cui in corso di essa riferire l’autorizzazione, così impedendo che in base alia medesima autorizzazione circolino contemporaneamente più veicoli – intende non solo regolare il regime dell’autorizzazione ma, soprattutto, questo coordinare con quello dell’assicurazione obbligatoria.
Poiché, infatti, tale assicurazione è stipulata in correlazione con la singola autorizzazione alla circolazione in prova e con la relativa targa-prova, solo la presenza dell’una e dell’altra a bordo garantiscono la copertura assicurativa del veicolo durante l’uso, in quanto tale presenza esclude che, in virtù della medesima autorizzazione e della medesima assicurazione, che coprono l’utilizzazione di un solo veicolo per volta, possa contemporaneamente circolare altro veicolo.”