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RCA: la presunzione iuris tantum del 2054
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Questa è la novella del primo comma dell’art. 2054 del codice civile alla quale gli ermellini della III Sezione Civile della Corte di Cassazione si sono ispirati per la pronuncia nr 21072 del 19.10.2016. Il caso riguarda le richieste risarcitorie avanzate da un pedone che appoggiato all’auto in sosta sulla carreggiata veniva investito da un autocarro sul piede sinistro. I giudici di prime cure, presso il Tribunale di Bergamo prima e la Corte d’Appello di Brescia poi, respingevano le richieste considerando negligente e imperito l’atteggiamento del pedone che avvedendosi del sopraggiungere dell’autocarro avrebbe dovuto spostarsi.
I giudici delle leggi rimettono il caso al vaglio della Corte d’Appello affermando che non è sufficiente l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito al superamento della presunzione iuris tantum prevista proprio dall’articolo 2054 comma I da parte dell’investitore. Dicono in ultimo da piazza Cavour che emerge ictu oculi, dalla lettura della sentenza della corte territoriale, che la prospettiva della responsabilità del camionista non è stata mai adottata.