• De iure condito
  • Non tutti sanno che

Se conosci l’ostacolo, ed è ben visibile, non ti spetta il risarcimento

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La Corte di Cassazione con l’ordinanza 12416 del 24 giugno 2020 ha ribadito che all’automobilista distratto non spetta nessun risarcimento se l’ostacolo che colpisce è ben visibile e conosciuto.

 

Il caso

Un automobilista urta, nella manovra di parcheggio, dei dissuasori mobili all’interno di una piazza. La vittima chiede un risarcimento al comune segnalando quanto l’ostacolo non fosse visibile e tali dissuasori non fossero autorizzati.

 

Il Comune respinge la richiesta, così come il Giudice di Pace e il Tribunale. Secondo i giudici la responsabilità del danno è del danneggiato, che conosceva il luogo del sinistro. I dissuasori apparivano visibili ed inoltre situati in una zona zebrata, quindi interdetta alla sosta e al transito dei veicoli.

 

 

 

La sentenza

Il danneggiato è ricorso quindi alla Cassazione impugnando specifici motivi della responsabilità del comune:

  • i dissuasori non sarebbero stati visibili
  • il Comune non avrebbe avuto l’autorizzazione di installare i dissuasori
  • la condotta negligente, o distratta, della vittima non escluderebbe la responsabilità del Comune
  • la condotta della vittima che esclude la responsabilità del Comune è solo quella che abbia i caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità, assenti nel caso in questione.

 

La Corte di Cassazione

La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso della vittima, sulla base di una valutazione fattuale basata su due elementi:

  • la visibilità dei dissuasori
  • la conoscenza dei luoghi da parte della vittima.

 

Il Tribunale ha quindi applicato correttamente il principio secondo cui sia necessario analizzare in concreto la condotta del danneggiato. La vittima conosceva infatti la piazza e i dissuasori erano visibili, quindi il sinistro è avvenuto solo per mancanza di cautela nelle manovre di parcheggio.

 

Un caso simile l’avevamo già trattato quando, sempre la Cassazione, si era espressa sulle responsabilità di un danneggiato a causa di un tratto di strada dissestata che però conosceva bene.