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Le franchigie in RCA demolite dai giudici di merito

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Contratto assicurativoGiudice di Pace di Pinerolo sentenza nr 262/15 del 24 agosto 2015

Genertel la compagnia interessata da questa sentenza che demolisce la clausola che prevede il raddoppio della franchigia su atto vandalico per la riparazione per una carrozzeria non “amica”.

“la clausola in oggetto deve ritenersi vessatoria. La vessatorietà non ne comporta, sic et simpliciter, la nullità e/o inefficacia ma obbliga la Compagnia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1341 cc e 33 e 34 Cod. Consumo, trattandosi di contratto concluso da consumatore) a provare che la clausola predetta sia stata oggetto di specifica trattativa con consumatore; trattativa che secondo l’interpretazione della Cassazione (Cass. 187885/2010) deve avere i caratteri dell’individualità, serietà ed effettività. Orbene parte convenuta non ha neppure offerto di provare la sussistenza di una specifica trattativa con il consumatore, né può ritenersi assolto tale onere argomentando (come fatto parte convenuta nelle proprie note conclusive) che, essendo il contratto stipulato da Compagnia on line, le Condizioni di assicurazione erano reperibili e visionabili dal contraente in rete; il requisito della specifica trattativa è, infatti, quid pluris rispetto alla mera conoscenza o conoscibilità delle Condizioni da parte del consumatore. In ragione di quanto sopra e tenuto conto dei limiti della domanda come preliminarmente determinati, deve dichiararsi la nullità della clausola 4.3…”