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La responsabilità della scuola nei confronti dell’alunno è di natura contrattuale

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scuolaA ribadire il concetto ci pensano gli ermellini di Piazza Cavour con la pronuncia nr 3695 del 25.02.2016, accogliendo tutti i motivi di doglianza dei ricorrenti. Questi sono i genitori di una alunna minorenne che, al termine della lezione di educazione fisica scivola all’interno degli spogliatoi a causa del pavimento bagnato, e battendo la bocca riportava la rottura di un elemento dentale, fortunatamente con lievi danni permanenti.

Il Tribunale di primo grado e poi la Corte di Appello, rigettavano la domanda rilevando l’assenza di rapporto causale tra l’evento e la condotta del personale scolastico, che non aveva potuto evitare la caduta della studentessa  determinata da accidentalità fortuita.

Di tutt’altro avviso i ricorrenti e la III Sezione Civile della Corte di Cassazione:

È principio consolidato di questa Corte che, in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’Istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’Istituto, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’alunno si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass. Sez. Unite 27 giugno 2002, n. 9346; v. anche Cass. Civ. Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. Civ. Sez. III, 20 aprile 2010, n. 9325).

Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio imposto dall’art. 1218 c.c., sicché, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l’onere di dimostrare che P evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante (cfr., di recente, Cass. Civ. Sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3612).

La sentenza impugnata, pur ritenendo nella specie configurabile un rapporto contrattuale, che prevede fra l’altro un dovere di sorveglianza del personale scolastico a protezione dei discenti loro affidati, e pur richiamando correttamente il principio sopra riportato in tema di ripartizione dell’onere probatorio, aggrava illegittimamente l’onere probatorio a carico del danneggiato, affermando che quest’ultimo avrebbe l’onere di allegare le modalità del comportamento inadempiente, onde consentire all’onerato di fornire la prova liberatoria.

Altrettanto correttamente la ricorrente censura la motivazione della sentenza la quale afferma che, nella specie, l’appellante non avrebbe indicato la condotta idonea a prevenire o limitare la probabilità del sinistro, diversa da quella concretamente posta in essere dal personale insegnante.

Per orientamento assolutamente consolidato di questa Corte dall’iscrizione alla scuola, deriva, a carico di essa, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e, quindi, anche l’obbligo di vigilare sull’idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato, mentre sul danneggiato incombe l’onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato durante il tempo in cui egli era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico.

È infatti indifferente che colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno subito dall’allievo durante il tempo in cui era affidato alla scuola invochi la responsabilità contrattuale di questa per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie — avuto riguardo sia all’età degli allievi e quindi al loro grado di maturazione, sia alle circostanze di tempo e luogo – secondo l’ordinaria diligenza, onde salvaguardare la loro incolumità mentre spetta all’amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto dannoso (cfr. Cass. n. 3081/2015; Cass. n. 3680/2011; Cass. n. 24997/2008).

Tale principio deve esser applicato nel caso di specie, in cui il danno alla minore è derivato da uno stato pericoloso del locale di pertinenza durante lo svolgimento dell’attività scolastica (pavimento dello spogliatoio reso scivoloso dall’acqua, circostanza che la Corte di appello — pag. 10 della sentenza impugnata — ha ritenuto “non solo prevedibile, ma frequentissima in qualsiasi spogliatoio con annessi locali di pulizia”) in tal modo escludendo l’eccezionalità e l’imprevedibilità dell’evento, vieppiù, come ha messo in luce la stessa sentenza, in un giorno in cui era abbondantemente piovuto e la luce dello spogliatoio, non raggiungibile per chiuderla, era rimasta aperta con conseguente caduta della pioggia all’interno di esso, e, come ammesso dallo stesso Ministero, in mancanza tra una lezione e l’altra di pulizia degli spogliatoi, prevista solo alla fine dell’uso degli stessi da parte di tutte delle classi.

Né assume rilievo la circostanza che i locali dello spogliatoio non fossero nell’istituto scolastico, ma fossero ubicati in un centro polisportivo gestito da altri enti, sia perché anche il detentore è custode, salvo che provi l’assoluta mancanza di potere di ingerenza o di intervento sul bene che, per anomalia estrinseca, è divenuto dannoso (Cass. 1948 del 2033, 4279 del 2008), sia perché la ricorrente aveva posto a fondamento della domanda risarcitoria l’omessa vigilanza anche sui locali adibiti a spogliatoio prima di consentirne l’uso ai discenti (secondo un principio già affermato da questa Corte in cui è stata ritenuta la responsabilità dell’amministrazione scolastica e dell’insegnante per il danno autoprocurato dall’allievo nel corso dell’ora di educazione fisica svolta su un campo, non di proprietà della scuola, privo di attrezzature idonee ad evitare danni, e che anzi presentava il fondo sconnesso: Cass. Civ. sez. III 3 marzo 2010, n. 5067), la cui giovanissima età doveva indurre gli insegnanti ad adottare le opportune cautele preventive indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi.”