• De iure condito

Il trasportato deve dimostrare l’incidente e il nesso di causa con le lesioni

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ctuChi subisce un danno in qualità di trasportato a bordo di un autoveicolo che intende chiedere il risarcimento alla compagnia assicurativa del vettore (ex art 141 Codice delle Assicurazioni), non deve provare la dinamica del sinistro e la responsabilità del conducente. Deve, però provare il sinistro e il nesso causale con le lesioni che lamenta e di cui richiede il ristoro.

Cosi stabiliscono i giudici di legittimità con la sentenza nr 20654 del  13.10.2016 della III Sezione Civile della Corte di Cassazione. Nella sentenza in menzione, le ricorrenti ricorrevano per Cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale precedentemente adito, dello stesso segno di quella del Giudice di Pace, aveva rigettava la domanda risarcitoria sostenendo che non fosse stato assolto l’onere probatorio. Si dogliavano infatti che il Tribunale fosse incorso in errore non applicando correttamente il disposto dell’art. 141 D.Lgs 209/2005 la cui novella narra:

1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. 2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148. 3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. 4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.”

I Giudici delle leggi invece richiamando una loro precedente pronuncia, la 16181 del 2015 con la quale affermavano: “Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’articolo 141 cit.”

Il trasportato deve fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l’incidente e i danni di cui si chiede il risarcimento.