• De iure condito

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

18 minuti


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

Testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n.

18/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 19 del 24 gennaio 2012),

coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (in questo

stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti

per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’.».

(12A03524) (GU n. 71 del 24-3-2012 – Suppl. Ordinario n.53)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle

disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate

dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l’efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2012 si procedera’ alla

ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle

relative note.

(omissis)

Art. 28

Assicurazioni connesse all’erogazione

di mutui immobiliari (( e di credito al consumo ))

(( 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 183 del codice

delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera

dell’ISVAP di attuazione in materia di interesse degli intermediari

assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari

finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del

credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione

sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi

di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche,

agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il

cliente e’ comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla

vita piu’ conveniente che la banca e’ obbligata ad accettare senza

variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare

o del credito al consumo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, l’ISVAP definisce i contenuti

minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1.

3. All’articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «alla sottoscrizione di una

polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o

intermediario» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all’apertura di un

conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario».


Art. 29

Efficienza produttiva del risarcimento diretto

1. Nell’ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato

dall’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i

valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali

vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati

annualmente secondo un criterio che incentivi l’efficienza produttiva

delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi

e l’individuazione delle frodi.

(( 1-bis. L’ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e

stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute.

2. (soppresso). ))

Art. 30

Repressione delle frodi

1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il

ramo responsabilita’ civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo

2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui

al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ tenuta a

trasmettere all’ISVAP, (( pena l’applicazione di una sanzione

amministrativa definita dall’ISVAP, )) con cadenza annuale, una

relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall’ISVAP stesso

con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione

contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i

quali si e’ ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al

rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate

all’autorita’ giudiziaria, l’esito dei conseguenti procedimenti

penali, nonche’ in ordine alle misure organizzative interne adottate

o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti

elementi informativi, l’ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui

al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui

al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive

modificazioni, al fine di assicurare l’adeguatezza

dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei

sinistri rispetto all’obiettivo di contrastare le frodi nel settore.

(( 1-bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma 1

comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP di una sanzione da un

minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro. ))

2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo

responsabilita’ civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo 2,

comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui

al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare

nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale

e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di

diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri

derivante dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attivita’ di

controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

Art. 31

Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti

di assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi per i

danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada.

1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni

relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita’ civile

verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a

motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito

l’ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

legge, (( avvalendosi anche dell’Istituto poligrafico e zecca dello

Stato (IPZS), )) definisce le modalita’ per la progressiva

dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione

con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con

banche dati, e prevedendo l’utilizzo, ai fini dei relativi controlli,

dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza

delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al

primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali

sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della

sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di

dematerializzazione.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi

dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione,

forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano

coperti dall’assicurazione per la responsabilita’ civile verso i

terzi prevista dall’articolo 122 del codice delle assicurazioni

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209((,

con esclusione dei periodi di sospensiva dell’assicurazione

regolarmente contrattualizzati)). Il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l’inserimento dei

veicoli nell’elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le

conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi

siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a

queste equiparate. (( Gli iscritti nell’elenco hanno 15 giorni di

tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di

quindici giorni dalla comunicazione, l’elenco di coloro che non hanno

regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle

forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo

di residenza del proprietario del veicolo )). Agli adempimenti di cui

al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

(( 2-bis. Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni caso

attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del

relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice

esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne

ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o

contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3.

))

3. La violazione dell’obbligo di assicurazione della

responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo’

essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati,

anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici

per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle

violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai

sensi dell’articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il

controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato,

nonche’ attraverso altri sistemi per la registrazione del transito

dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La

violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di

ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate

alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare,

anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti

illecito amministrativo, nonche’ i dati di immatricolazione del

veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano

utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui

al presente comma, non vi e’ l’obbligo di contestazione immediata.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da

emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti

l’ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per

la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche

dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell’ambito di quelli

di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita’ di attuazione

del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d’intesa

con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

Art. 32

Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio,

liquidazione dei danni

1. Al comma 1 dell’articolo 132 del codice delle assicurazioni

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono

aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere

ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria

di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della

stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del

periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle

tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui

l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici

che registrano l’attivita’ del veicolo, denominati scatola nera o

equivalenti, (( o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministero dello sviluppo economico i costi di installazione,

disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilita’ sono a

carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione

significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo

periodo, all’atto della stipulazione del contratto o in occasione

delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i

parametri stabiliti dal contratto». ))

(( 1-bis. Con regolamento emanato dall’ISVAP, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei

dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le

modalita’ di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini

tariffari e della determinazione delle responsabilita’ in occasione

dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al

comma 1, nonche’ le modalita’ per assicurare l’interoperabilita’ dei

meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da

parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con impresa

diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da

emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per la

protezione dei dati personali, e’ definito uno standard tecnologico

comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e l’utilizzo

dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al

quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni

dalla sua emanazione. ))

2. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui

al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma

1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni

contenute nell’attestazione sullo stato del rischio devono

comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»;

b) dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente: «1-ter. La consegna

dell’attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e

1-bis, nonche’ ai sensi del regolamento dell’ISVAP di cui al comma 1,

e’ effettuata per via telematica, attraverso l’utilizzo delle banche

dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui

all’articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «puo’ prevedere» sono

sostituite dalla seguente: «prevede»; d) il comma 4 e’ sostituito dal

seguente: «4. L’attestazione sullo stato del rischio, all’atto della

stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si

riferisce l’attestato, e’ acquisita direttamente dall’impresa

assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al

comma 2 del presente articolo e di cui all’articolo 135».

3. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui

al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con

soli danni a cose, la richiesta di risarcimento (( deve recare

l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento

e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono

disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per l’ispezione

diretta ad accertare l’entita’ del danno. )) Entro sessanta giorni

dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione

formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il

risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali

non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e’ ridotto

a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai

conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato puo’ procedere alla

riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine

indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque

completate le operazioni di accertamento del danno da parte

dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime

operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della

scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano

state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal

presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione

stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuera’ le

proprie valutazioni sull’entita’ del danno solo previa presentazione

di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta

comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche

qualora ritenga di non procedere alla riparazione»;

b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni

fraudolenti, (( l’impresa di assicurazione provvede alla

consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e

qualora )) dal risultato della consultazione, avuto riguardo al

codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati,

emergano almeno due parametri di significativita’, come definiti

dall’articolo 4 del provvedimento dell’ISVAP n. 2827 del 25 agosto

2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre

2010, l’impresa puo’ decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2

del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando

tale decisione con la necessita’ di condurre ulteriori

approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione

e’ trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’ISVAP, al quale e’

anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul

sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta

decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue

determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.

All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo,

l’impresa puo’ non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro

il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi

in cui e’ prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella

comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla

richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal

caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la

presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma,

del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni

entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue

determinazioni conclusive.

Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla

proponibilita’ dell’azione di risarcimento nei termini previsti

dall’articolo 145, nonche’ il diritto del danneggiato di ottenere

l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il

caso di presentazione di querela o denuncia»;

c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in

pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto

stabilito dal comma 5, non puo’ rifiutare gli accertamenti

strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei

termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte

dell’impresa. Qualora cio’ accada, i termini per l’offerta

risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa

non ritiene di fare offerta sono sospesi».

(( 3-bis. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private

di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono

apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole: «Banca dati sinistri» sono

aggiunte le seguenti: «e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe

danneggiati»;

b) al comma 1, le parole: «e’ istituita» sono sostituite dalle

seguenti: «sono istituite» e dopo le parole: «ad essi relativi» sono

aggiunte le seguenti: «e due banche dati denominate “anagrafe

testimoni” e “anagrafe danneggiati”»;

c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le

modalita’ e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma

1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorita’

giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e

di soggetti terzi, nonche’ gli obblighi di consultazione delle banche

dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione

dei sinistri, sono stabiliti dall’ISVAP, con regolamento, sentiti il

Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’interno, e,

per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la

protezione dei dati personali».

3-ter. Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle

assicurazioni private, di cui al decreto il legislativo 7 settembre

2005, n. 209, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni

caso, le lesioni di lieve entita’, che non siano suscettibili di

accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a

risarcimento per danno biologico permanente».

3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entita’ di

cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui

al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ risarcito solo a

seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o

strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a parita’ di

condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di

assicurazione deve praticare identiche offerte. ))

Art. 33

Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidita’ derivanti da

incidenti

1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: «micro-invalidita’» e’ sostituita dalla seguente:

«invalidita’»;

2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle

seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;

b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano

falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi

il risarcimento a carico della societa’ assicuratrice si applica la

disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;

c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita’» sono sostituite

dalla seguente: «invalidita’».

(( 1-bis. Al primo comma dell’articolo 642 del codice penale, le

parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti:

«da uno a cinque anni». ))

Art. 34

Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto

1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti

assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla

circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della

sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo

corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre

condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie

assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi

delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di

assicurazione sui propri siti internet.

2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di

aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 e’ affetto da

nullita’ rilevabile solo a favore dell’assicurato.

(( 3. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1

comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP a carico della compagnia

che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con

questa, di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito

dall’articolo 324 del codice di cui al decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209.

3-bis. L’ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto uno

standard di modalita’ operative per l’applicazione delle disposizioni

di cui al comma 1.

3-ter. L’ISVAP predispone, con cadenza semestrale, una apposita

relazione sull’efficacia delle disposizioni di cui al presente

articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet.

))

Art. 34 bis

Disposizioni in materia di contratti

di assicurazione dei veicoli

1. All’articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui

al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, sono

aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La predetta variazione in

diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le

migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in

rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed

esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della

disposizione ai cui al presente comma comporta l’applicazione, da

parte dell’ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a

50.000 euro». ))

Art. 34 ter

Certificato di chiusura inchiesta nell’assicurazione obbligatoria

per i veicoli a motore

1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private,

di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo

l’articolo 150 e’ aggiunto il seguente:

«Art. 150-bis. (Certificato di chiusa inchiesta). – 1. E’ fatto

obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno

derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla

richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto

salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di

cui all’articolo 642 del codice penale, limitatamente all’ipotesi che

il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno

derivante da furto o incendio dell’autoveicolo stesso e’ effettuato

previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta». ))

(omissis)