- De iure condito
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
18 minuti
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n.
18/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 19 del 24 gennaio 2012),
coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (in questo
stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’.».
(12A03524) (GU n. 71 del 24-3-2012 – Suppl. Ordinario n.53)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2012 si procedera’ alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
(omissis)
Art. 28
Assicurazioni connesse all’erogazione
di mutui immobiliari (( e di credito al consumo ))
(( 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 183 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera
dell’ISVAP di attuazione in materia di interesse degli intermediari
assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari
finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del
credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione
sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi
di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche,
agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il
cliente e’ comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla
vita piu’ conveniente che la banca e’ obbligata ad accettare senza
variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare
o del credito al consumo.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l’ISVAP definisce i contenuti
minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1.
3. All’articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «alla sottoscrizione di una
polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o
intermediario» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all’apertura di un
conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario».
Art. 29
Efficienza produttiva del risarcimento diretto
1. Nell’ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato
dall’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i
valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali
vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati
annualmente secondo un criterio che incentivi l’efficienza produttiva
delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi
e l’individuazione delle frodi.
(( 1-bis. L’ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e
stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute.
2. (soppresso). ))
Art. 30
Repressione delle frodi
1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il
ramo responsabilita’ civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo
2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ tenuta a
trasmettere all’ISVAP, (( pena l’applicazione di una sanzione
amministrativa definita dall’ISVAP, )) con cadenza annuale, una
relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall’ISVAP stesso
con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione
contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i
quali si e’ ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al
rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate
all’autorita’ giudiziaria, l’esito dei conseguenti procedimenti
penali, nonche’ in ordine alle misure organizzative interne adottate
o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti
elementi informativi, l’ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui
al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui
al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive
modificazioni, al fine di assicurare l’adeguatezza
dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei
sinistri rispetto all’obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
(( 1-bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma 1
comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP di una sanzione da un
minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro. ))
2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo
responsabilita’ civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo 2,
comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui
al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare
nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale
e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di
diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri
derivante dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attivita’ di
controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.
Art. 31
Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti
di assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi per i
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada.
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni
relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita’ civile
verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a
motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
l’ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
legge, (( avvalendosi anche dell’Istituto poligrafico e zecca dello
Stato (IPZS), )) definisce le modalita’ per la progressiva
dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione
con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con
banche dati, e prevedendo l’utilizzo, ai fini dei relativi controlli,
dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza
delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al
primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali
sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della
sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di
dematerializzazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi
dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione,
forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano
coperti dall’assicurazione per la responsabilita’ civile verso i
terzi prevista dall’articolo 122 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209((,
con esclusione dei periodi di sospensiva dell’assicurazione
regolarmente contrattualizzati)). Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l’inserimento dei
veicoli nell’elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le
conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi
siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a
queste equiparate. (( Gli iscritti nell’elenco hanno 15 giorni di
tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di
quindici giorni dalla comunicazione, l’elenco di coloro che non hanno
regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle
forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo
di residenza del proprietario del veicolo )). Agli adempimenti di cui
al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
(( 2-bis. Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni caso
attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del
relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice
esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne
ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o
contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3.
))
3. La violazione dell’obbligo di assicurazione della
responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo’
essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati,
anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici
per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle
violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai
sensi dell’articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il
controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato,
nonche’ attraverso altri sistemi per la registrazione del transito
dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La
violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di
ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate
alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare,
anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti
illecito amministrativo, nonche’ i dati di immatricolazione del
veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano
utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui
al presente comma, non vi e’ l’obbligo di contestazione immediata.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti
l’ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per
la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche
dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell’ambito di quelli
di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita’ di attuazione
del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d’intesa
con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 32
Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio,
liquidazione dei danni
1. Al comma 1 dell’articolo 132 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere
ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria
di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della
stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del
periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle
tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui
l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici
che registrano l’attivita’ del veicolo, denominati scatola nera o
equivalenti, (( o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico i costi di installazione,
disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilita’ sono a
carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione
significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo
periodo, all’atto della stipulazione del contratto o in occasione
delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i
parametri stabiliti dal contratto». ))
(( 1-bis. Con regolamento emanato dall’ISVAP, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei
dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita’ di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini
tariffari e della determinazione delle responsabilita’ in occasione
dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al
comma 1, nonche’ le modalita’ per assicurare l’interoperabilita’ dei
meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da
parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con impresa
diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.
1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, e’ definito uno standard tecnologico
comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e l’utilizzo
dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al
quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni
dalla sua emanazione. ))
2. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma
1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni
contenute nell’attestazione sullo stato del rischio devono
comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»;
b) dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente: «1-ter. La consegna
dell’attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e
1-bis, nonche’ ai sensi del regolamento dell’ISVAP di cui al comma 1,
e’ effettuata per via telematica, attraverso l’utilizzo delle banche
dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui
all’articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «puo’ prevedere» sono
sostituite dalla seguente: «prevede»; d) il comma 4 e’ sostituito dal
seguente: «4. L’attestazione sullo stato del rischio, all’atto della
stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si
riferisce l’attestato, e’ acquisita direttamente dall’impresa
assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al
comma 2 del presente articolo e di cui all’articolo 135».
3. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con
soli danni a cose, la richiesta di risarcimento (( deve recare
l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per l’ispezione
diretta ad accertare l’entita’ del danno. )) Entro sessanta giorni
dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione
formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il
risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali
non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e’ ridotto
a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai
conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato puo’ procedere alla
riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine
indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque
completate le operazioni di accertamento del danno da parte
dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime
operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della
scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano
state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal
presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione
stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuera’ le
proprie valutazioni sull’entita’ del danno solo previa presentazione
di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta
comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche
qualora ritenga di non procedere alla riparazione»;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni
fraudolenti, (( l’impresa di assicurazione provvede alla
consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e
qualora )) dal risultato della consultazione, avuto riguardo al
codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati,
emergano almeno due parametri di significativita’, come definiti
dall’articolo 4 del provvedimento dell’ISVAP n. 2827 del 25 agosto
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre
2010, l’impresa puo’ decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando
tale decisione con la necessita’ di condurre ulteriori
approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione
e’ trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’ISVAP, al quale e’
anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul
sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta
decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue
determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.
All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo,
l’impresa puo’ non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro
il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi
in cui e’ prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal
caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la
presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma,
del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni
entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue
determinazioni conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla
proponibilita’ dell’azione di risarcimento nei termini previsti
dall’articolo 145, nonche’ il diritto del danneggiato di ottenere
l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il
caso di presentazione di querela o denuncia»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in
pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto
stabilito dal comma 5, non puo’ rifiutare gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei
termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte
dell’impresa. Qualora cio’ accada, i termini per l’offerta
risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi».
(( 3-bis. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo le parole: «Banca dati sinistri» sono
aggiunte le seguenti: «e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe
danneggiati»;
b) al comma 1, le parole: «e’ istituita» sono sostituite dalle
seguenti: «sono istituite» e dopo le parole: «ad essi relativi» sono
aggiunte le seguenti: «e due banche dati denominate “anagrafe
testimoni” e “anagrafe danneggiati”»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le
modalita’ e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma
1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorita’
giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e
di soggetti terzi, nonche’ gli obblighi di consultazione delle banche
dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione
dei sinistri, sono stabiliti dall’ISVAP, con regolamento, sentiti il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’interno, e,
per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la
protezione dei dati personali».
3-ter. Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto il legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni
caso, le lesioni di lieve entita’, che non siano suscettibili di
accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a
risarcimento per danno biologico permanente».
3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entita’ di
cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ risarcito solo a
seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o
strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.
3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a parita’ di
condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di
assicurazione deve praticare identiche offerte. ))
Art. 33
Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidita’ derivanti da
incidenti
1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «micro-invalidita’» e’ sostituita dalla seguente:
«invalidita’»;
2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano
falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi
il risarcimento a carico della societa’ assicuratrice si applica la
disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;
c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita’» sono sostituite
dalla seguente: «invalidita’».
(( 1-bis. Al primo comma dell’articolo 642 del codice penale, le
parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti:
«da uno a cinque anni». ))
Art. 34
Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto
1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti
assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla
circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della
sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo
corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre
condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie
assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi
delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di
assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di
aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 e’ affetto da
nullita’ rilevabile solo a favore dell’assicurato.
(( 3. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1
comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP a carico della compagnia
che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con
questa, di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito
dall’articolo 324 del codice di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
3-bis. L’ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto uno
standard di modalita’ operative per l’applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1.
3-ter. L’ISVAP predispone, con cadenza semestrale, una apposita
relazione sull’efficacia delle disposizioni di cui al presente
articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet.
))
Art. 34 bis
Disposizioni in materia di contratti
di assicurazione dei veicoli
1. All’articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La predetta variazione in
diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le
migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in
rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed
esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della
disposizione ai cui al presente comma comporta l’applicazione, da
parte dell’ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a
50.000 euro». ))
Art. 34 ter
Certificato di chiusura inchiesta nell’assicurazione obbligatoria
per i veicoli a motore
1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo
l’articolo 150 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 150-bis. (Certificato di chiusa inchiesta). – 1. E’ fatto
obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno
derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla
richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto
salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di
cui all’articolo 642 del codice penale, limitatamente all’ipotesi che
il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno
derivante da furto o incendio dell’autoveicolo stesso e’ effettuato
previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta». ))
(omissis)