- De iure condito
De iure Condito “In caso di incidente senza il casco il risarcimento spetta per intero (salvo diversa prova del danneggiante)”
E’ interessante la recente pronuncia della Corte di Cassazione nr 23148 del 31.10.2014 che riguarda il caso di risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale ai congiunti di un ragazzo morto a seguito di un incidente stradale, a bordo, in qualità di trasportato, su di un motociclo sul quale viaggiava senza casco.
Il ricorso per Cassazione veniva proposto dal Comune e dalla compagnia di assicurazioni che lamentavano una mancata diminuzione del quantum risarcitorio nonostante il ragazzo, al momento del sinistro, non indossasse il casco e consapevolmente accettava il trasporto a bordo di una moto guidata da un conducente sprovvisto di regolare permesso di guida.
Quanto al primo motivo le risposte agli ermellini di Piazza Cavour venivano fornite dalla CTU che asseriva: “non era possibile stabilire se l’uso del casco regolamentare avrebbe potuto evitare il decesso del giovane e che, dove l’indagine sul concorso di colpa della vittima non porti a risultati certi, come è accaduto nella fattispecie, l’esito non può che ridondare a danno del debitore danneggiante”.
Concludono poi i giudici che la prova di concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 deve essere fornita dal debitore. In buona sostanza se risulta che il conducente, nonostante le cinture o casco, avrebbe ugualmente riportato gli stessi danni fisici, allora in questa ipotesi il risarcimento non può subire diminuzioni e sarà onere del danneggiante o della sua compagnia assicurativa dimostrare che il danno riportato dal danneggiato è stato determinato in tutto o in parte per colpa dello stesso che non ha utilizzato le cinture o il casco.
“in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’articolo 1227 c.c., la prova che il creditore –danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. La correttezza del primo assunto della Corte circa le conseguenze della prova insufficiente del concorso colposo della vittima, rende privo di interesse il profilo relativo all’esistenza dell’obbligo di indossare il casco: essendo indimostrata l’efficienza causale, rispetto al decesso, dell’omesso impiego della protezione, risulta, infatti, del tutto irrilevante l’indagine sulla violazione del relativo obbligo da parte del trasportato”