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Il trasportato va risarcito integralmente
“In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione dettata dall’art. 2054 comma primo cod. civ. nei confronti del proprietario e del conducente dell’altro veicolo, salva l’azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex art. 2055 cod. civ. secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno (Cass. 22336/2007). In ogni caso in tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l’azione giudiziaria per l conseguimento dell’intero risarcimento, proposta dal trasportato danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, non implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima un comportamento inequivoco che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest’ultimo (Cass. 221172012).”
Questa la puntualizzazione degli ermellini di Piazza Cavour con la pronuncia 15313 del 2017 della sesta Sezione Civile. I fatti riguardano il risarcimento dei danni subiti dalla trasportata su di un motociclo che si è scontrato con un altro veicolo. Dopo aver ottenuto il risarcimento integrale dei danni a seguito del giudizio di I grado presso il Tribunale di Grosseto, in Corte di Appello la malcapitata si è vista condannare alla restituzione del 20% delle somme percepite, in virtù dell’accertata corresponsabilità del conducente del mezzo sul quale viaggiava in qualità di trasportata.
La Corte di Cassazione ha rimesso le cose a posto in tema di responsabilità solidale.