• De iure condito

Tabella unica nazionale: approvato in CdM il regolamento

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È stato approvato in fase preliminare il regolamento che porterà all’adozione di una tabella unica nazionale per il risarcimento dei danni gravi derivanti da responsabilità civile automobilistica e malasanità, ex art. 138 CDA.

Il 16 gennaio è stato dato finalmente il via ad una riforma attesa e discussa da 18 anni. 

Cosa prevederà la riforma.

Ovviamente siamo al primissimo passo, ovvero l’approvazione di fase preliminare di un regolamento che dovrà essere adottato con un successivo decreto del Presidente della Repubblica. 

Ma se così sarà, in tutto il territorio nazionale si userà una tabella unica per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni gravi derivanti da sinistri RC auto. 

Ecco il testo del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 16/1/24

“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare) 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che reca la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 

Il testo provvede alla predisposizione di tabelle uniche per tutto il territorio nazionale ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti. Le tavole contengono i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale. Il valore del primo punto di invalidità è pari a 939,78 euro. Tale importo è destinato ad essere aggiornato annualmente con decreto ministeriale, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT. Inoltre, per ogni giorno di inabilità assoluta è liquidato, a titolo di danno biologico temporaneo, un importo di 39,37 euro, aggiornato annualmente. L’incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 % e il 60 % del danno liquidato a titolo di danno biologico temporaneo. “

Il commento di Umberto Coccia.

Ovviamente i politici fanno i proclami da politici ed etichettano questa come una grande conquista del danneggiato. Ma siamo davvero sicuri che sarà così? 

Noi qualche perplessità la nutriamo. Cominciamo col dire che, nel rispetto della nomofilachia della Corte di Cassazione (che aveva riconosciuto vocazione nazionale alla tabella milanese), nessun operatore del diritto impegnato nelle attività di assistenza al risarcimento dei danni derivanti dal fatto illecito del terzo sentiva la mancanza di questa tabella. Seppure la sua emanazione, è vero, fosse prevista dal D.Lgs 209 del 2005. 

Inoltre, la forbice prevista per il riconoscimento della sofferenza morale porterà inevitabilmente all’aumento del contenzioso giudiziario. 

In ultimo, in questa prima formulazione i valori espressi sono nettamente inferiori a quelli prevista dalla tabella milanese (al netto dell’adeguamento che si attendeva già nel 2023). 

Qui prodest davvero questa riforma?