- De iure condito
Spending review: ecco come risparmiare sui risarcimenti da malpractice!
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Ve lo ricordate? Sul post del 9 luglio dal titolo “Assemblea annuale ANIA: historia se repetit”, mettevo in evidenza che, dulcis in fundo alla relazione del presidente alla consueta assemblea annuale dell’ANIA, c’era la richiesta dell’elaborazione di una tabella per il risarcimento del danno da responsabilità professionale medica. Obiettivo: ridurre i risarcimenti.
Da richiesta a bozza di decreto il passo è breve, per alcuni. Ed ecco quindi che si materializza all’interno della bozza del “Decretone sanità” a firma del Ministro, Professor Balduzzi, assieme ad una riduzione della responsabilità dei camici bianchi.
Ecco il testo, senza commenti, dell’articolo 3 della bozza del decretone:
ART. 3
(Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie)
1. L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, risponde dei danni derivanti da tali attività solo nei casi di dolo e colpa grave.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), le Federazioni Nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n.148, al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad un Fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per danni derivanti dall’attività medico professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, e comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
b) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario;
c) individuare parametri oggettivi per il risarcimento del danno biologico.
3. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentite altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.
4. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.
5. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.