• La strada non è una pista

Si della Camera al reato di omicidio stradale

6 minuti

omicidio-stradale1La Camera dei deputati ha approvato con 276 voti favorevoli, 20 contrari e 101 astenuti, il Disegno di Legge che dovrebbe introdurre la fattispecie di reato di omicidio stradale. Le modifiche al Codice Penale mirano ad inasprire le pene per chi commette il reato di omicidio o lesioni alla guida di un veicolo a motore soprattutto se sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope o ebbri, per i quali sarà previsto l’ergastolo della patente.

Il provvedimento approda pertanto in terza lettura al Senato con pronostici positivi per la definitiva approvazione entro fine anno.

Di seguito il testo approvato.

Capo I

Art. 1.

(Introduzione del reato di omicidio stradale)

  1. Dopo l’articolo 575 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 575-bis. – (Omicidio stradale). — 1. Chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a diciotto anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone, la pena può essere aumentata fino al triplo, per un massimo di anni ventuno».

  1. All’articolo 576, primo comma, del codice penale, le parole: «dall’articolo precedente», sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 575».

Art. 2.

(Introduzione del reato di lesioni personali stradali)

  1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 582-bis. – (Lesioni personali stradali). — 1. Chiunque ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da due mesi a due anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 583».

Art. 3.

(Modifica all’articolo 589del codice penale)

  1. All’articolo 589 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetti in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro».

Art. 4.

(Modifiche all’articolo 590del codice penale)

  1. All’articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)al terzo comma, secondo periodo, le parole: «dell’articolo 186, comma 2, letterac)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 186, comma 2, lettera a), e dell’articolo 186-bis, comma 1» e le parole: «ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse;
  3. b)il quinto comma è sostituito dal seguente:

ƒ«Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e nel secondo comma».

 

Capo II

Art. 5.

(Modifica all’articolo 380 del codicedi procedura penale)

  1. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la letteram)è aggiunta la seguente:

ƒ«m-bis) delitto di omicidio stradale previsto dall’articolo 575-bis del codice penale».

 

Capo III

Art. 6.

(Modifiche al codice della strada)

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a)all’articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all’articolo 575-bisdel codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento di commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l’impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli»;
  3. b)all’articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a due anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all’articolo 582-bis del codice penale la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore a 18 anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del 25º anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all’articolo 575-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori»;

  1. c)all’articolo 223, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all’articolo 575-bis. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 1, è comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
  2. d)all’articolo 223, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all’articolo 575-bisdel codice penale».

 

Capo IV

Art. 7.

(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.