- De iure condito
Se l’auto è rubata il fondo di garanzia non può rivalersi sul proprietario
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Il proprietario di un auto la lascia parcheggiata in una strada privata senza uscita, ma accessibile al pubblico passaggio, sprovvista della copertura assicurativa. L’auto viene rubata ed il malfattore investe un pedone procurandogli lesioni. Le normative vigenti prevedono garanzie per le vittime della strada, sia in caso di urto con un veicolo non assicurato che nel caso di urto con veicolo rubato. Grazie all’apposito fondo istituito presso la Consap che poi affida la gestione alla compagnia assicurativa designata per territorio. Il fondo paga, poi si rivale sul civile responsabile.
Probabilmente è proprio la ricorrenza di entrambe le casistiche (veicolo rubato e non assicurato) a trarre in inganno la Corte d’Appello di Roma che condanna il fondo a risarcire il malcapitato investito e autorizza lo stesso fondo alla rivalsa nei confronti del proprietario dell’auto. Fortunatamente con sentenza nr 14681 del 28 agosto 2012 gli ermellini di Piazza Cavour, fanno chiarezza ricordando che il Fondo di Garanzia per le vittime della Strada non ha alcun regime speciale e opera con le stesse regole valide per le compagnie di assicurazione in ambito di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale. All’uopo i dettami del III comma dell’art. 2054 sono chiari: Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Nessun azione di rivalsa pertanto può essere esercitata nei confronti del proprietario del veicolo rubato.