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Se la mia macchina ferma in parcheggio prende fuoco e danneggia le altre vicine o un immobile, chi paga?

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Ogni tanto una buona notizia! La risposta è:  la compagnia con la quale ho stipulato la garanzia RCA. Ovviamente per i danni a terzi. Non per i tuoi per i quali invece avresti dovuto sottoscrivere e comprare la garanzia “incendio”.

Sul punto, l’indirizzo della Corte di Cassazione è granitico e risalente. In primis nel riconoscere che anche la sosta di un veicolo, su un area pubblica o ad essa equiparata, rientra nella definizione di circolazione stradale (C. Cost. 82/1969) e pertanto gli eventuali danni prodotti (durante la sosta) risultano coperti dalla garanzia RCA. In secundis, nel ritenere che anche i danni provocati a terzi dall’incendio di un veicolo in sosta siano a tutti gli effetti danni provocati dalla circolazione di un veicolo (ex multis Cassazione 3108/2010 e 15392/2011).

Riprendiamo l’argomento, anche se risalente, grazie ad una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea: Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 20 giugno 2019, causa C-100/18  interpellata dalla Corte Suprema Spagnola che statuisce:

L’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», contemplata da tale disposizione, una situazione, come quella in discussione nel procedimento principale, nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell’incendio.”

L’azione dolosa però (o il caso fortuito) intervengono ad interrompere il nesso eziologico con la circolazione stradale, svincolando pertanto il proprietario dell’autoveicolo e la sua compagnia assicurativa dall’obbligo risarcitorio.

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