• De iure condito

Se il consenso non è informato vanno risarcite ugualmente le complicanze di un intervento corretto

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consenso informatoInteressante la pronuncia nr 2177/2016 della III Sezione Civile della Corte di Cassazione che fornisce un ennesima conferma dell’importanza di un consenso che, deve essere veramente informato e consapevole da parte del paziente che si sottopone alle cure del medico o chirurgiche.

La “Salute” non è solo assenza di malattia, ma uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. In questa ampia definizione data dalla OMS trova giusta collocazione la pretesa e il diritto da parte del paziente di essere correttamente e compiutamente informato circa il trattamento medico e/o chirurgico al quale gli viene suggerito di sottoporsi.

Il caso di specie riguarda gli esiti insorti due anni dopo l’intervento chirurgico conseguenza diretta dell’intervento e classificabili come eventi possibili di rilevanza statistica in interventi eseguiti correttamente. Durante le more del procedimento infatti si escludevano i difetti di diligenza dei sanitari, quali la negligenza, l’imperizia e l’imprudenza. Ma questo non è sufficiente a scagionarli dal difetto di informazione consapevole.

La prova non viene nemmeno superata dalla consegna di un opuscolo in cui venivano indicati i possibili rischi di un intervento chirurgico cui si sottoponeva il paziente.

La Cassazione ribadisce che il “il consenso alla prestazione medica anzitutto deve essere personale, specifico e esplicito, nonché reale ed effettivo, non essendo consentito il consenso presunto. Infine il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, ossia deve essere “informato”, dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. A tal riguardo, si è puntualizzato che non adempie all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato il medico il quale ritenga di sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente medesimo abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni. Inoltre la qualità del paziente non rileva ai fini della completezza ed effettività del consenso, besì sulle modalità con cui è veicolata l’informazione, ossia nel suo dispiegarsi in modo adeguato al livello culturale del paziente stesso, in forza di una comunicazione che adotti un linguaggio a lui comprensibile in ragione dello stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.”