- De iure condito
Se il cinghiale attraversa la strada non può essere invocata la responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2052 c.c.
La Regione Abruzzo veniva condannata dal Giudice di Pace di Montorio al Vomano al risarcimento di € 3.000,00 ad un cittadino che aveva subito danni alla propria autovettura, a seguito di un urto con un cinghiale che improvvisamente attraversava la strada. Pertanto, proponeva appello avverso la sentenza del giudice di prime cure, presso il Tribunale di L’Aquila che ne riteneva fondate le rimostranze.
Rispettando la nomofilachia della giurisprudenza di legittimità ritiene il Tribunale adito che “il sinistro determinato dallo scontro con animale selvatico non rientra nell’ambito di applicazione dell’art 2052 c.c., trattandosi appunto di animali selvatici per i quali non è configurabile una posizione di custodia o di vigilanza dell’ente pubblico e dunque non opera alcuna presunzione di colpa. Ne consegue che sulla base dei principi generali, spetterà all’attore la prova degli elementi costitutivi dell’illecito, ivi compresa la colpa della pubblica amministrazione”.
Onus probandi incumbit ei qui dicet, non ei qui negat. Ci ricordano i latini. Mentre, non essendo applicabile le presunzione di responsabilità prevista dalla novella dell’art. 2052 del codice civile, il malcapitato automobilista non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana.
Per completezza di informazione riportiamo i contenuti del citato articolo di codice civile
Art 2052 – “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale , sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.”
E la giurisprudenza di legittimità
“in caso di collisione fra veicolo ed animale la presunzione di cui all’art. 2052 c.c. non elimina quella prevista dal successivo art. 2054 a carico del conducente, onde soltanto dall’accertamento delle modalità del fatto è possibile individuare il soggetto responsabile dell’evento dannoso” (Cass. nr 7080/2006)
“Il danno cagionato dalla fauna selvatica, che appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell’art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della p.a., ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova e richiede, pertanto, l’accertamento di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’Ente pubblico.” (Cass. nr 27673/2008)