• De iure condito

Se i trasportati non sono indicati sulla cai, non sono risarcibili

6 minuti
cai

Si sa, subito dopo aver fatto un incidente si è tutto meno che lucidi e tranquilli per compilare la costatazione amichevole con la controparte. Eppure è un momento fondamentale, in cui è necessario conservare sangue freddo e consapevolezza, per non compromettere le successive attività per la liquidazione del danno.

Se da un lato è vero che la  letteratura giurisprudenziale prevede che le dichiarazioni contenute nel modulo CAI siano ad equo apprezzamento del giudice dall’altro è vero che quest’ultimo non è tenuto a verificare quanto non contenuto nel modulo stesso, ovvero l’indicazione degli eventuali trasportati a bordo, che abbiano subito lesioni.
 
Proprio per questo un giudice di pace di Perugia, con sentenza depositata il 6 giugno 2012, negava il risarcimento delle lesioni ai familiari del conducente di un veicolo coinvolto in un tamponamento, che dichiaravano di essere a bordo al momento dell’evento, ma non erano stati indicati sul modulo di constatazione amichevole. Nel motivare la sentenza, il giudice dichiarava: “ il secondo comma dell’art. 143 del D.lgs n. 209 del 2005 prevede che quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso, compresi i danni riportati dai veicoli e dalle persone coinvolte “.
 
Vieppiù che nessuna prova utile alla conferma del fatto storico è stata fornita nel corso del giudizio.
 
Di seguito il testo integrale della sentenza
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice di Pace di Perugia, Dott. Angelo Iuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 965 e 966/2012 Reg. Gen. Cont. promosse
Da
M.A. e G.C.J., elettivamente domiciliati in Perugia presso lo studio dell’avv. G.F. – Via (…) – rappresentati e difesi dall’avv. P.R. di Merine, per delega a margine degli atti di citazione
– attori –
Contro
F. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in Perugia presso lo studio dell’avv. C.M. – Via (…) – dal quale è rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di risposta
– convenuta –
E
M.A., residente a Castellina in Chianti – Via (…).
– convenuto contumace –
Oggetto: Risarcimento danni da incidente stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti di citazione, ritualmente notificati, gli attori convenivano in giudizio davanti a questo Giudice di Pace M.A. e F. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., per l’accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Esponevano gli attori che il convenuto, alla guida della propria auto tamponava violentemente il veicolo (…) condotto da D.P., sul quale viaggiavano gli attori che subivano lesioni come da allegata documentazione medica di cui ne chiedono il risarcimento.
Si costituiva ritualmente la convenuta F. S.p.A. contestando le domande degli attori poiché sfornite di prova ed in particolare che gli stessi non risultano indicati nel modello c.a.i. nell’apposita casella, compilato e firmato dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Il convenuto M.A. non si è costituito ed è rimasto contumace. La causa è stata istruita con la produzione di documenti, mentre non è stata dichiarata inammissibile la prova per testi con D.N., uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa, con deduzioni scritte e, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 30.05 2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudicante che l’istruttoria espletata non abbia fornito elementi sufficienti per attribuire la responsabilità del sinistro al conducente M.A., il quale aveva approvato e firmato il modello CID in conformità al disposto dell’art. 143 del D.Lgs. n. 209 del 2005, che si era verificato il sinistro stradale indicato dagli attori ma nello stesso modello non era stata indicata la loro presenza a bordo del veicolo (…) targato (…), condotto da D.P., come previsto dalle “caselle” ivi contenute, né le circostanze relative ai danni subiti dalle stesse persone o con l’indicazione dell’intervento degli Agenti della Polizia stradale sul posto per l’accertamento del sinistro stradale descritto dagli attori. In proposito è noto che il secondo comma della norma citata prevede che quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso, compresi i danni riportati dai veicoli e dalle persone coinvolte. La convenuta Assicurazione ha contrastato la domanda degli attori con le osservazioni e con la fondata eccezione di inammissibilità delle prove per testi chieste dagli stessi poiché in contrasto con quanto contenuto nel modello CID firmato dai conducenti sul luogo del sinistro ed avendo gli stessi testi interesse in causa quale proprietaria e conducente del veicolo coinvolto nell’incidente in esame.
È vero che la dichiarazione confessoria, contenuta nel citato mod. CED, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, può essere liberamente apprezzata dal giudice, a seguito dell’esame degli elementi forniti dalla convenuta, ma è altrettanto vero che la valutazione del Giudice deve riferirsi alle notizie ivi contenute e non può introdurre elementi di fatto estranei alle dichiarazioni confessorie riportate nel modello CID, salvo prova contraria fornita dall’Assicurazione. In proposito osserva il giudicante che per fornire a questo giudicante utili elementi di valutazione per mettere in dubbio la certezza del modello CID, prodotto dagli attori e non validamente contestato, sicuramente non avrebbe potuto supplire a tali carenze l’audizione dei testi indicati dagli attori non ammessi per essere proprietaria e conducente del veicolo su cui asseritamente viaggiavano gli odierni attori, in evidente conflitto di interessi con le parti in causa.
Ne consegue che non è stato accertato il nesso di causalità tra le infermità denunciate dagli attori ed il sinistro stradale in esame e non è stata ammessa la C.T.U. medico legale non costituente la stessa mezzo di prova e per economia processuale in assenza di prova sull’an debeatur.
Ciò evidenziato, la domanda degli attori dev’essere respinta con la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, considerata l’incertezza del caso in esame.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Perugia definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
1) Respinge le domande proposte, con le cause riunite dagli attori M.E. e G.C., nei confronti di M.A. e di F. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro – tempore, per i motivi indicati;
2) Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio in presenza dell’incertezza del caso e del comportamento processuale delle parti.
Così deciso in Perugia il 6 giugno 2012.
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2012.