• Bonus & Malus

Scatole nere si, scatole nere no

2 minuti

 La recente Legge 124 2017, la cui efficacia è datata 29 agosto 2017, ha apportato una importante modifica all’articolo 145 del Codice delle Assicurazioni, in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale.

Tale modifica infatti  attribuisce alle risultanze delle registrazioni delle cosiddette “scatole nere”  piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

Capita quindi che il Giudice onorario di Pace del tribunale di Barra rimette alla Corte Costituzionale il parere sulla legittimità di tale modifica normativa. Sostiene il giudice infatti che sebbene l’intento del legislatore, indubbiamente meritevole, sia quello di porre un freno al malevolissimo fenomeno delle truffe assicurative, il richiamato articolo 145-bis del D.Lgs 7.09.2005 si pone in contrasto (non altrimenti risolvibile) con i principi del giusto processo stabiliti dall’art. 111, comma 2 della Cosituzione per cui ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità.

Dice infatti il giudice: “prevedere che una parte privata (nel caso sub iudice, la covenuta Compagnia di assicurazioni) possa produrre nel processo le risultanze della “scatola nera” (o black box) contenenti il registro delle attività del veicolo incidentato, e che alle stesse venga conferito il valore di prova legale, viola il principio della parità delle armi, essendo rimesso all’attore l’onere di dimostrare il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo…

Ed ancora: “ L’anomalia, a parere di questo rimettente, consiste nel fatto che non è la parte che deposita il documento (proveniente da società private, (v. infra) a dover dimostrare la legittimità delle acquisizioni e la correttezza delle risultanze della scatola nera, bensì  quella contro la quale il documento è prodotto che deve fornire la prova (pena l’eventuale soccombenza nel giudizio), che tali risultanze sono falsate perché il dispositivo è malfunzionante o manomesso, non essendo prevista alcuna forma di contraddittorio nella formazione della prova in sede preconteziosa”.

Non possiamo che essere completamente d’accordo con l’indirizzo del Giudice di Barra e restiamo in attesa di conoscere il parere della Corte Costituzionale ma anche speranzosi che si arrivi a parlare della validità delle registrazioni di tali strumenti che a nostro avviso possono essere utilizzati come validi geolocalizzatori e… basta!