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Scatola nera: valgono davvero come prova i dati raccolti?

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Da Bolzano ad Agrigento, la scatola nera è un sistema che, in percentuali diverse in base alla zona, è ormai parte integrante di quasi un quarto dei veicoli circolanti sul territorio nazionale.

 

 

Nel nostro precedente articolo abbiamo visto quanto e dove è più diffusa la black box, e come funziona.

 

 

Ora vediamo di capire assieme se, nel momento del sinistro, i dati che il sistema raccoglie sono utili o meno ai fini del risarcimento.

 

 

La normativa

Con il D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 è stato introdotto nel Codice delle Assicurazioni private l’art.145-bis, che regolamenta l’utilizzo e l’installazione delle scatole nere.

 

 

Il passaggio fondamentale per capire il valore legale dei dati lo troviamo al comma 1:

1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

Quindi, secondo il Codice, i dati raccolti dal dispositivo installato sul veicolo coinvolto in un sinistro costituiscono piena prova, fintanto che la controparte, contro la quale sono stati prodotti, non provi il malfunzionamento o la manomissione della scatola nera.

 

 

I dubbi che ci sono a riguardo la reale utilità della scatola nera al momento del risarcimento riguardano proprio l’affidabilità dei dati raccolti. Una prima falla nel sistema di registrazione riguarda la sensibilità degli strumenti, che generalmente rilevano solo accelerazioni superiori ai 2g. Quindi esiste la possibilità che urti di intensità minore non vengano né rilevati né inviati alla centrale operativa che registra i dati.

 

 

L’attendibilità dei dati rilevati può essere messa in dubbio anche dal fatto che manca un’omologazione dello strumento, facendo così venire meno la garanzia della precisione della rilevazione.

 

 

Vediamo quindi due casi, in cui il giudice ha confutato il valore dei dati come piena prova della dinamica di sinistro.

 

 

Giudice di Pace di Noci (sent. n. 32/2011)

In questo caso, un’auto, munita di scatola nera, viene tamponata e il trasportato, e danneggiato, portato in Pronto Soccorso dove ne vengono accertate le lesioni.

 

 

La compagnia di assicurazioni del danneggiato si rifiutava di procedere con il risarcimento, in quanto i dati raccolti dalla scatola nera non erano compatibili con le lesioni subite. Di conseguenza il danneggiato ricorreva in appello al Giudice di Pace di Noci.

 

 

Il Giudice è intervenuto affermando che “i dati forniti dalla “scatola nera” non potevano superare il giudizio positivo di compatibilità tra incidente e lesioni già fornito nell’ambito dello stesso giudizio mediante C.T.U. medico-legale e che i dati della scatola nera non potevano invalidare gli altri elementi di prova raccolti”

 

 

È da sottolineare come il GdP abbia emesso tale verdetto in contrapposizione al risultato di un’ulteriore Ctu precedente, che invece confermava la funzionalità della scatola nera e l’esclusione del nesso causale incidente-lesioni.

 

 

È stato provato però dalla difesa come la Ctu non avesse valenza scientifica e che non rispettasse i criteri di affidabilità di:

  • verificabilità del metodo
  • falsificabilità
  • sottoposizione alla comunità scientifica
  • conoscenza del tasso di errore del metodo

Dato che l’elaborato del perito sulla funzionalità della scatola nera non soddisfaceva nessuno dei criteri soprindicati, il GdP si esprimeva a favore del danneggiato.

 

 

Giudice di pace di Cerignola (sent. n. 147/2019)

Nel secondo caso in esame, un pedone veniva investito da un’auto che, parcheggiata con due ruote sul marciapiede, si muoveva in retromarcia e urtava il danneggiato, facendolo cadere a terra.

 

 

Il modello CAI, firmato da entrambe le parti, e le testimonianze di alcune persone contrastavano però con i dati della scatola nera del veicolo del danneggiante. Secondo l’analisi dei dati il veicolo risultava fermo, parcheggiato con il motore spento lungo una via diversa da quella luogo dell’incidente.

 

 

Il Giudice di Pace di Cerignola apriva quindi una riflessione sulla violazione del principio costituzionale di parità delle parti (art. 111 c. 2), in quanto è sì onere della controparte dimostrare il malfunzionamento della scatola nera, ma è vero anche che l’apparecchio non è a disposizione del danneggiato. Soprattutto se deve provare un malfunzionamento che andrebbe riferito ad un momento temporale antecedente al sinistro.

 

 

Il Gdp si esprimeva inoltre sull’inaffidabilità dei dati risultanti dalla scatola nera in quanto fossero il risultato di elaborazioni prive di “rigore scientifico certo e dimostrato” e l’apparecchio non fosse “soggetto a taratura e a controlli periodici riscontrabili”.

 

 

Rifacendosi alla sentenza del caso che abbiamo analizzato poco sopra, il Giudice conclude che “i dati forniti dalla scatola nera non hanno il crisma di prova documentale ma sono semplici elementi di prova superabili dalle altre emergenze processuali”.

 

 

Per concludere, vi lasciamo alla lettura del parere dell’Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale pubblicato nel 2015 proprio sulla validità dei dati raccolti dalle scatole nere e la loro valenza nella ricostruzione dei sinistri, in cui si sottolinea come “tali apparecchiature non forniscono direttamente le risultanze precedentemente descritte ma, più semplicemente, una parte dei dati utili alla valutazione dell’evento”.