• De iure condito

Rispondono i genitori per il comportamento aggressivo del figlio minore.

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Lo stabilisce l’articolo 2048 del Codice Civile e lo ribadisce la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza nr  26200 / 2011 depositata lo scorso 6 dicembre. Partiamo dal contenuto  dell’art 2048:

RESPONSABILITA’ DEI GENITORI, DEI TUTORI, DEI PRECETTORI E DEI MAESTRI D’ARTE
1. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’ affiliante.
2. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’ arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
3. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

I genitori di un minore che in una partita di calcio, senza apparente motivo aggrediva, provocando lesioni, un altro giocatore, venivano scagionati  nei giudizi di primo grado e in appello. I togati avevano concesso loro le attenuanti in quanto gli stessi, non essendo presenti al fatto, non avevano potuto impedirlo.

Gli ermellini ravvisano invece carenze nell’attività educativa dei genitori verso il figlio e ribaltano i precedenti giudizi:

i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, sia anche, e soprattutto, nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. 13.3.2008 n. 7050; Cass. 20.10.2005 n. 20322; cass. 11.8.1997 n. 7459). La norma dell’art. 2048 c.c. è costruita in termini di presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti ivi indicati). In relazione al’interpretazione di tale disciplina, quindi, è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa desumibile dalla norma, offrano, non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (e ciò perché si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere ed all’indole del minore (c. anche Cass. 14.3.2008, n. 7050)”

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