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- De iure condito
Risarcimento microlesioni ancora in calo.
Il comma 5 dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 209/2005) prevede che gli importi relativi al risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (e anche per la responsabilità medico sanitaria dopo Balduzzi), siano aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT.
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (sigla FOI) è un indice dei prezzi al consumo, calcolato dall’Istat a partire dal 1961, basato su un paniere di beni e servizi che rappresenta i consumi di una famiglia la cui persona di riferimento è un lavoratore dipendente (ad esclusione di quelli facenti parte del settore agricolo). Si differenzia dall’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), il cui paniere rappresenta i consumi di una famiglia italiana media (comprendendo anche quelle la cui persona di riferimento sia ad esempio un libero professionista od un pensionato).
È l’indice che viene utilizzato come base per l’adeguamento degli affitti o degli assegni di mantenimento (dovuti al coniuge separato).
La variazione dell’indice per il mese di aprile 2016 su aprile 2015 è stata ancora una volta negativa pari -0,4 e di conseguenza anche i risarcimenti per le microlesioni hanno subito un ‘altra piccola erosione dopo quella dello scorso anno.
Ecco di seguito il testo del decreto e i valori aggiornati:
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
Visto, in particolare, l’art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 126 del 31 maggio 2016;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 25 giugno 2015, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2015;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 25 giugno 2015, applicando la riduzione del -0,4% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2016;
Decreta:
Art. 1.
- A decorrere dal mese di aprile 2016, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 25 giugno 2015, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovanta euro e trentacinque centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
quarantasei euro e dieci centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).