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RC Auto: addio tacito rinnovo

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assicurazione targa prova
Dal 1 gennaio 2013, sparirà la clausola del tacito rinnovo dai contratti di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica. Tutti i contratti pertanto avranno la durata massima di 12 mesi e gli assicurati dovranno comunicare alla scadenza la volontà di proseguire il rapporto con l’attuale compagnia, oppure avranno la libertà di rivolgersi altrove.
In una situazione in cui il problema dei veicoli circolanti senza la regolare ed obbligatoria copertura assicurativa è contingente, tale novità normativa rischiava di aggiungere benzina la fuoco, con conseguenze negative per il sistema e anche in particolare per il FOndo di Garanzia per le vittime della strada. Pertanto, con un emendamento nel Dl Sviluppo, si è deciso di reintrodurre la tolleranza di 15 gg. Col fine di dare più spazio all’assicurato per effettuare le proprie scelte ma anche col fine di salvaguardare i diritti delle vittime della strada.
Coo il testo dell’art 170 bis del Codice delle Assicurazioni con le nuove modifiche:
Art. 170-bis – Durata del contratto
1.      Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’Art. 1899, commi 1 e 2 del Codice Civile.
2.      Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell’art.170, comma 3 del presente Codice.
3.       Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.