• De iure condito

Quando il risarcimento spetta a colui che detiene la cosa danneggiata

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Si sa, il danno a cose va risarcito al legittimo proprietario. In caso di danno ad un veicolo costui è quello che risulta da libretto di circolazione e certificato di proprietà. Ma se presto la mia auto a Mario, questi si impegna a ex recepto, a restituirmela nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuta. Ipotizziamo quindi che rimanga coinvolto in un incidente stradale e la mia auto subisca danni che provvede a far riparare a proprie spese. In questo caso il mio patrimonio non subisce alcun pregiudizio che invece si ribalta su quello di Mario, salvo la dimostrazione della spesa. In questo caso l’avente diritto al risarcimento sarà Mario.
 
A ribadirlo, sono gli ermellini della Corte di Cassazione con la sentenza nr 13380/2012 depositata lo scorso luglio, che asseriscono che il risarcimento spetta al detentore della cosa danneggiata a condizione che fornisca la “dimostrazione di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere“.
 
A tale scopo non è sufficiente la prova dell’esistenza di un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l’obbligazione è stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere d’essere ancora risarcito dal terzo danneggiante, come nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato l’importo necessario per la riparazione del veicolo (Cass., 14 luglio 2011, n. 15458)“.
 
..il giudice di merito, invece, avrebbe dovuto valutare se, oltre alla prova dell’esistenza del debito, vi era anche la prova che il proprietario non aveva ormai interesse al risarcimento a seguito delle riparazioni al mezzo effettuate dallo stesso R…