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Quando il danno è antieconomico…

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rottamazioneUn recente studio dell’ACI ha messo in evidenza che in Italia l’età media dei veicoli circolanti (parliamo delle quattro ruote) è di 9,5 anni. L’attenzione per l’argomento da parte dell’AutomobilClub riguarda principalmente la sicurezza e l’ambiente: ” Il rischio di morire in un incidente a bordo di un veicolo di 10 anni è più che doppio rispetto a una vettura di nuova immatricolazione; un Euro1 a benzina del 1993 fa registrare emissioni di monossido di carbonio superiori del 172% rispetto a un Euro4; un diesel Euro1 rilascia 27 volte il quantitativo di polveri sottili di un moderno Euro5”.

Ma cosa accade se a seguito di un incidente stradale viene danneggiato uno di questi veicoli “anziani”, del valore commerciale di € 1500,00, ad esempio, e il carrozziere  ne richiede € 3500,00 per la riparazione?

Il primo sentimento dell’ignaro automobilista è: “io non pretendo altro che la mia vettura così come era prima”. D’altronde, chi rompe, paga. Purtroppo poco dopo, quando scoprirà che il sistema risarcitorio si basa su altri presupposti, verrà colto dallo sconforto. Perché la compagnia, purtroppo non gli risarcirà quanto necessario ad eseguire la riparazione ma, quanto necessario a reperire sul mercato un veicolo analogo a quello irrimediabilmente danneggiato.

Lo prevede il codice civile. La novella dell’articolo 2058 recita infatti: “Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.

E’ bene sapere che i diritti del danneggiato non si esauriscono solo al valore commerciale. La compagnia dovrà risarcire anche tutti i danni accessori a questo evento, che possono essere così catalogati:

  • Spese di rottamazione (se non è più conveniente riparare la vettura bisognerà buttarla. Ma la rottamazione ha un costo che deve essere ristorato);
  • Spese per una nuova immatricolazione (per comprare un auto nuova o usata bisognerà spendere del denaro per l’IPT o il passaggio di proprietà. Costi che devono essere risarciti);
  • L’eventuale bollo non goduto (se il regolamento regionale non prevede la restituzione della parte di tassa di proprietà – bollo – pagata e non goduta perché la rottamazione è intervenuta prima della scadenza, questa spesa “a vuoto” deve essere risarcita dalla compagnia)
  • L’eventuale spese di soccorso e custodia della macchina danneggiata (se a seguito dell’incidente i gravi danni subiti impediscono la marcia della vettura, i costi per il traino o per la custodia presso un deposito devono essere risarciti)
  • Il F.R.A.M. – Fermo recupero analogo mezzo (il tempo che intercorre tra la rottamazione della macchina danneggiata ed il reperimento sul mercato di un’altra simile, sarà caratterizzato da un disagio dovuto alla mancata disponibilità della macchina. Questo disagio va risarcito).

Dalla somma di tutte queste voci al valore commerciale, andrà sottratto l’eventuale valore del relitto. Cioè se il rottamatore o altro soggetto è interessato a pagare, per avere il “rottame” (nell’accezione tecnica del termine!), questo prezzo andrà stornato dal risarcimento.