- De iure condito
Premorienza: liquidazione della polizza vita agli eredi
Gli Ermellini di Piazza Cavour, con la sentenza nr 12910/2015 della III Sezione Civile, hanno integralmente superato e rivisto i criteri da adottare per la liquidazione di una polizza vita in favore degli eredi beneficiari.
Sino ad allora il criterio che solitamente veniva adottato era quello della ripartizione in egual misura del capitale assicurato tra tutti gli eredi beneficiari. In maniera difforme, pertanto da quello che avviene per la normale successione ereditaria dei beni del de cuius.
Nel caso in esame accade questo: Alla morte di Mario (i nomi sono di fantasia) risultano quali eredi la moglie Maria e i due nipoti – figli della sorella di Mario a lui premorta – i quali in tal veste succedono alla madre per rappresentazione.
La compagnia, verificata la qualità di eredi legittimi, liquida il capitale ripartendolo in tre quote uguali.
Maria ritiene invece che la modalità di suddivisione sia errata perché la compagnia avrebbe dovuto attribuire a lei la metà del capitale e la restante metà tra i due nipoti considerato che, pur in presenza dell’istituto della rappresentazione, era la loro madre il soggetto da qualificare in termini di polizza quale erede del de cuius e, per far valere le proprie ragioni si rivolge al Tribunale di Bassano che il 28 novembre 2011, invece ne rigettava la domanda. Dello stesso segno la successiva sentenza della Corte di Appello di Venezia. Non rimane pertanto a Maria altra via che ricorrere per Cassazione.
Gli ermellini le danno ragione, anzi asseriscono che ad Ella spetterebbero i 2/3 del capitale liquidabile ex art. 582 c.c., con la seguente motivazione:
«Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo, cui si applica la disciplina dell’assicurazione sulla vita, la disposizione contenuta nell’art. 1920, terzo comma, cod. dv. (secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione) deve essere interpretato nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell’assicuratore trova fondamento nel contratto ed e’ autonomo, cioe’ non derivato da quello del contraente. Quando in un contratto di assicurazione sulla vita sia stato previsto per il caso di morte dello stipulante che l’indennizzo debba corrispondersi agli eredi tanto con formula generica, quanto e a maggior ragione con formulazione evocativa degli eredi testamentari o in mancanza degli eredi legittimi, tale clausola, sul piano della corretta applicazione delle norme di esegesi del contratto e, quindi, conforme a detta disposizione, dev’essere intesa sia nel senso che le parti abbiano voluto tramite dette espressioni individuare per relationem con riferimento al modo della successione effettivamente verificatosi negli eredi chi acquista i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (arart. 1920, comma secondo e terzo, cod. civ.), sia nel senso di correlare l’attribuzione dell’indennizzo ai piu’ soggetti cosi’ individuati come eredi in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno e’ succeduto secondo la modalita’ di successione effettivamente verificatasi, dovendosi invece escludere che, per la mancata precisazione nella clausola contrattuale di uno specifico criterio di ripartizione che a quelle modalita’ di individuazione delle quote faccia riferimento, che le quote debbano essere dall’assicuratore liquidate in misura eguale.»