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Poco ubriaco (0,96) niente condanna

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guida in stato di ebrezzaPer la tenuità del fatto è prevista l’esclusione della punibilità dall’art. 131bis del codice penale. E su tale assunto gli ermellini del “palazzaccio” hanno accolto il ricorso di un automobilista condannato per il reato di guida in stato di ebrezza.

La sentenza è la nr 43854 del 17 ottobre 2016 della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione. Ricorreva ai giudici di legittimità un automobilista riconosciuto colpevole della contravvenzione di guida in stato di ebrezza alcoolica ex art. 1, comma 2, lett. B del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada).

E queste sono le motivazioni con cui la Corte ha ribaltato le sentenza di condanna di primo grado confermata poi anche in appello:

Ciò posto, il Collegio prende atto che i giudici di merito descrivono il fatto come sostanzialmente tenue, come si desume: dal valore all’esito del test (0,96 grammi / litro) di poco superiore al limite minimo nella forbice (da 0,8 g / I a 1,5 g / I) prevista dalla lettera b) dell’art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992; dalla scelta operata di applicare un mite trattamento sanzionatorio; dal riconoscimento delle attenuanti generiche, stimate prevalenti sulle aggravanti, nella massima estensione; dall’applicazione dei benefici della pena sospesa, che presuppone una valutazione prognostica favorevole, e della non menzione. Sotto il profilo soggettivo, l’imputato è incensurato. 2. Ricorrono, pertanto, le condizioni per l’adozione della decisione in dispositivo (artt. 131-bis cod. pen. e 129, comma 1, e 620, comma 1, lett. I, cod. proc. pen.).”