• De iure condito

Per la colpa dello studente, anche se maggiorenne, ne risponde la scuola

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Particolare la sentenza nr 11751 del 15.05.2013 estesa dagli ermellini di Piazza Cavour. La vicenda parte 15 anni fa, in un Liceo artistico, veneziano: durante una recita natalizia, un alunno appicca il fuoco per scherzo alle ali d’angelo indossate dalla compagna per la scena. Nell’intento di spegnere le fiamme interviene una seconda studentessa il cui costume prendere fuoco a sua volta, con conseguenti gravi ustioni sul suo corpo, con esiti deturpanti. 
Dopo il rigetto della domanda dal giudice di primo grado  che asseriva che, stante la maggiore età dell’alunno che ha commesso l’illecito non trovava applicazione nei confronti dell’istituto il novellato dell’art 2048 codice civile.
 
Dopo l’accoglimento in appello arriva la chiosa della Cassazione:
La domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all’apparato organizzativo dello Stato, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell’allievo”.