- De iure condito
Per il chirurgo estetico c’è l’obbligo di risultato
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A stabilirlo il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza nr 399 del 24 dicembre 2012. Il caso riguarda un intervento di addominoplastica estetica, che ha residuato sulla paziente che vi si è sottoposta, una brutta e vistosa cicatrice. Secondo l’orientamento dei giudici, chi si rivolge al chirurgo plastico la fa con finalità estetiche ovvero con l’intenzione di rimuovere un difetto e non di curare una malattia.
“…dunque intende conseguire un risultato preciso, precipuo e determinato, ed a tale volontà di norma aderisce il chirurgo, non di rado proponendo al paziente anche diverse soluzioni circa i risultati conseguibili.
Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell’aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, e ne determina la natura…”.
Il risarcimento ottenuto è stato pari al costo di un nuovo intervento di chirurgia plastica per la rimozione della cicatrice e della sola inabilità temporanea. Nessun risarcimento per il danno morale.
Il focus sull’obbligo di mezzi e obbligo di risultati
Si usa tradizionalmente distinguere tra le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato, in relazione al fatto che oggetto dell’obbligazione sia una prestazione connotata dalla diligenza di cui all’art. 1176 cc ovvero un risultato a prescindere dalle modalità adempitive.
L’oggetto dell’obbligazione di mezzi è, dunque, una prestazione conforme al criterio della diligenza di cui all’art. 1176 c.c. a prescindere dal raggiungimento di un determinato risultato mentre l’oggetto dell’obbligazione di risultato è, per l’appunto, il conseguimento del risultato stesso.
La distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, secondo l’impostazione tradizionale, ha riflessi, in particolar modo sul riparto dell’onere della prova relativa all’esatto adempimento dell’obbligazione in quanto la prova dell’inadempimento, nell’ambito delle obbligazioni di mezzi, graverebbe sul creditore che sarebbe tenuto a dimostrare che la prestazione non è stata conforme a diligenza, mentre, nelle obbligazioni di risultato, una volta dimostrato il titolo della pretesa contrattuale, sarebbe il debitore a dover dimostrare che il risultato è stato raggiunto ovvero non è stato raggiunto per causa non imputabile ex art. 1218 c.c.