• De iure condito

Per i sinistri avvenuti all’estero è applicabile la normativa nazionale per i danni non patrimoniali generatisi in Italia

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corte europea
A questa interessante conclusione è giunto il giudice Gambacorta, della sezione civile del Tribunale di Novara, con la sentenza nr 450 del 15 giungo del 2012. Tutto si basa sull’interpretazione dell’art 62 della legge n. 218/1995, il cui novellato recita: la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l’applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.
 
Il fatto storico interessava un evento mortale derivante da circolazione stradale accaduto in Spagna e occorso ad un cittadino italiano, e la richiesta di risarcimento dei danni patiti dai congiunti superstiti.
 
Questa l’interpretazione nelle motivazioni della citata sentenza: “Dalla stessa formulazione della norma, si ricava che la regola generale, in tema di responsabilità da fatto illecito, è quella dell’applicabilità della legge del luogo in cui si sono prodotte le conseguenze dannose dell’illecito: ne costituisce chiara conferma la circostanza che il secondo periodo della citata disposizione faccia riferimento al luogo del “fatto che ha causato il danno”, quale criterio che consente, facoltativamente, di derogare alla regolare generale posta dal primo periodo. Ebbene, nel caso di specie, i danni di cui gli attori chiedono il risarcimento si sono certamente prodotti in Italia, trattandosi di danni iure proprio, che attengono alla sofferenza psichica e morale, allo stravolgimento dell’esistenza, alle diminuzioni patrimoniali conseguenti al decesso di……. Si trae conferma della soluzione prospettata nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. 3 n 2128 del 31/01/2006, pronunciata nell’ambito di fattispecie analoga alla presente