- De iure condito
Per i danni da fauna selvatica paga chi ha l’effettivo potere di cura e vigilanza
Il proprietario di un veicolo conveniva innanzi al Giudice di Pace di Montepulciano, la Provincia di Siena e la Regione Toscana per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a causa dell’attraversamento improvviso di un capriolo sbucato dal lato sinistro della strada. Nonostante la Provincia e al Regione si siano costituite la prima chiedendo il rigetto della domanda e la seconda il proprio difetto di legittimazione passiva, il GDP le condannava in solido al risarcimento di € 1800,00 oltre interessi e spese di lite.
La pronuncia appellata dalla Provincia venne confermata con ulteriore condanna al ristoro delle spese di lite per l’appellante, dal Tribunale di Montepulciano. Bene aveva fatto il GDP, dicono in Tribunale, a condannare le convenute resesi responsabili di non aver provveduto a far installare, sulla strada asserito teatro del sinistro, le dovute segnalazioni di pericolo circa il probabile attraversamento di fauna selvatica. Soprattutto dopo che l’area interessata era stata oggetto di ripopolamento della fauna selvatica.
Ricorreva per Cassazione la Provincia. Gli ermellini di Piazza Cavour dopo aver ricordato che “il danno causato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alle regole di cui all’art. 2052 cod. civ., evidentemente non applicabili in considerazione della natura stessa degli animali selvatici, bensì secondo le regole generali dell’art. 2043 cod. civ.”, hanno asserito, richiamandosi alle ultime pronunce della stessa Corte che: “è da ritenere che la responsabilità aquiliana per i danni a terzi debba essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, etc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino. Non occorre, in altri termini, stabilire un astratto riparto di compiti e responsabilità, quanto, invece, analizzare la legislazione positiva, anche regionale, per valutare se e equali poteri la regione abbia delegato alle province ed in quali limiti tale delega consenta di imputare l’intera responsabilità all’ente territoriale inferiore.”
Insomma la responsabilità è di chi ha concretamente il potere di amministrare, curare e proteggere gli animali selvatici nell’ambito di un determinato territorio. Nel caso di specie la Cassazione ha appurato come le Province siano state rese titolari di poteri assai significativi in tema di protezione e gestione della fauna selvatica e pertanto rigettato il ricorso con ulteriore condanna dell’ente al pagamento delle spese di giudizio, con la sentenza nr 22886/2015, III Sezione Civile.