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Onorari stragiudiziali: questione di causalità e non di risarcibilità

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ctuLa Cassazione, III Sezione Civile, sentenza nr 3266/2016, torna ad esprimersi sulla questione del riconoscimento delle spese stragiudiziali in tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale e, in caso di applicabilità della procedura di risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del codice delle assicurazioni.

Il caso riguarda le pretese di un automobilista che pur accordandosi per l ‘ammontare del danno da egli subito si vedeva negare da parte della compagnia gestionaria, FATA, le spese legali per l’assistenza stragiudiziale. La compagnia motivava il proprio diniego invocando il disposto dell’art. 9 del D.P.R. 254/2006 ovvero, il decreto attuativo previsto dall’art. 150 del CdA, che, in caso di accettazione dell’offerta risarcitoria da parte del danneggiato non prevede il rimborso di spese per assistenza tecnica al di fuori di quelle medico legali.

Dello stesso avviso i giudici di prime cure (Giudice di Pace e Tribunale di Taranto). Gli ermellini di Piazza Cavour, riformano invece le pronunce con le seguenti motivazioni:

sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, dovendosi altrimenti ritenere nulla detta disposizione per contrasto con l’art. 24 Cost., e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali effettivamente necessarie (Cass. nr 11154/2015). La stessa pronuncia ha affermato che, per contro, sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi all’avvocato quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e  l’assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato, ed ha concluso quindi che il problema delle spese legali va correttamente posto in termini di causalità, ex art. 1223 c.c., e non di risarcibilità.”