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Mancato utilizzo del casco: corresponsabilità al 30% per le lesioni al capo
Il caso riguarda il risarcimento delle gravi lesioni subite dal trasportato – che non indossava il casco – su un ciclomotore coinvolto in un incidente stradale. Sia il Tribunale di Mantova che la Corte di Appello di Brescia, attribuivano al malcapitato, quanto incauto, trasportato una corresponsabilità nella causazione delle lesioni al capo ( e non nella causazione dell’evento ovviamente) pari al 30%. Percentuale stimata in via equitativa non essendo possibile calcolare con esattezza quali maggior danni ha conseguito il mancato e corretto utilizzo del presidio di sicurezza individuale.
Il mancato utilizzo del casco è evenienza emersa nell’accertamento medico legale e fatto non contestato dall’attore durante il processo di prime cure. Che poi si duole della mancanza della contestazione e allegazione di tale assunto da parte dei convenuti nel ricorso per Cassazione.
Gli ermellini di Piazza Cavour però, con la pronuncia 8647/2016 della III Sezione Civile, dichiarano che “il giudice del merito, avendo verificato che l’omesso uso del casco protettivo da parte del danneggiato era stato eccepito sin dalle prime difese dai convenuti e che tale circostanza ‘ decisiva ai fini della pronuncia sul risarcimento del danno ‘ non era stata contestata dal danneggiato medesimo, correttamente ha ritenuto accertata la circostanza”.
Concludono inoltre, rigettando integralmente il ricorso che le percentuali di ripartizione delle responsabilità appaiono “in linea con quanto affermato in relazione all’apporto causale colposo del danneggiato nella motivazione, ove si dice che l’uso del casco avrebbe potuto certamente ridurre anche se non eliminare del tutto le lesioni al capo verificatesi.”