• De iure condito

Le responsabilità di un comune in caso di caduta su suolo pubblico

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responsabilità di un comune per le buche

Spesso succede, in campagna quanto in città, di imbattersi in manti stradali sconnessi, danneggiati e con buche. In questi casi bisogna prestare molta attenzione a percorrere quei tratti sia a piedi che a bordo di un veicolo, perché i danni che possono derivare da una caduta o da un passaggio sopra ad una buca a velocità elevate possono essere importanti.

Non è scontato che l’onere del risarcimento ricada sul Comune: le condizioni da verificare sono molte e spesso le sentenze si giocano su alcuni dettagli della dinamica del fatto o delle testimonianze. La Corte di Cassazione e i Tribunali si sono pronunciati varie volte su episodi di cadute sul suolo pubblico, con esiti a volte a favore del danneggiato, altre volte a favore della pubblica amministrazione. Vediamo quali sono, in generale, le dinamiche che possono regolare un processo di risarcimento in caso di caduta sul suolo pubblico.

L’articolo cardine di queste situazioni è l’art. 2051 del Codice Civile, che dice che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Il Comune è quindi responsabile dei danni causati, per esempio, dalla cattiva condizione del manto stradale, ma non sempre: se infatti il Comune prova il caso fortuito e l’imprevedibilità del cattivo stato della strada, o prova un comportamento negligente del danneggiato, la responsabilità può non ricadere sull’amministrazione.

La Corte di appello di Taranto si è espressa in questa direzione con la sentenza n.45/2016, negando il risarcimento e condannando una ragazza, caduta a causa di un tombino, a pagare per intero le spese processuali: in questo caso infatti è stato il comportamento della ragazza il fattore discriminante che non ha fatto ricadere la responsabilità sul Comune. La ragazza, come lei stessa ha dichiarato durante il processo, faceva quel percorso abitualmente e anche se l’ostacolo era effettivamente presente, non esistevano condizioni che le avrebbero impedito di evitarlo: la strada era illuminata e il tombino era visibile. Secondo i giudici in questo caso manca il nesso di causalità tra il tombino e la caduta, in quanto questa va ascritta alla negligenza della ragazza, che al momento del fatto conosceva bene il percorso, camminava senza guardare a terra ed era distratta dalla compagnia a suo seguito.

La responsabilità ricade sul Comune proprietario della strada quando, al contrario, l’ostacolo non è prevedibile o visibile dal danneggiato, che non poteva in alcuna maniera evitarlo. Si presume in questi casi uno scenario in cui la buca, nascosta o coperta, non era transennata o segnalata e il tratto di strada non era illuminato. Se poi c’è anche un testimone a confermare queste condizioni, l’onere del risarcimento ricade sul Comune.