- De iure condito
Le clausole anti-avvocato e anti-patrocinatore sono vessatorie.
Le clausole che impediscono di ricorrere ad un professionista del risarcimento in caso di sinistro sono vessatorie.
Lo ha sancito l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel bollettino n.46 pubblicato il 27 dicembre 2016.
L’oggetto della contestazione di molte associazioni di consumatori, ma anche del CUPSIT (Comitato Unico Patrocinatori Stragiudiziali Italiani), è una clausola nei contratti di responsabilità civile “Bonus/malus autovetture e autotassametri” utilizzata da Allianz Assicurazioni dal 1 Febbraio 2014 al 1 aprile 2016 e la sua successiva modifica in uso dal 1 aprile 2016, qui riportate:
“Condizione Aggiuntiva RC: Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica: Per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto – CARD, l’assicurato si impegna a:
- non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio avvocati /procuratori legali e simili);
- ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l’ammontare del danno non supera i 15.000 euro.
In cambio di tale obbligo l’impresa opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA; per contro se l’assicurato viola il predetto impegno l’impresa applica una penale di 500 euro, da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest’ultimo” [attiva dal 1/02/14 al 1/04/16]
“[…] per contro, se l’assicurato viola il predetto impegno, l’impresa applica una penale del 20% del valore del sinistro con il limite massimo di 500 euro da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento” [attualmente in vigore dal 01/04/2016]
L’AGCM ha deliberato che le due condizioni delle polizze Allianz sono da considerarsi vessatorie secondo l’art. 33, comma 2, lettera f) e t) del Codice dei Consumatori in quanto caricano il consumatore di “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi” e la penale risulta manifestamente eccessiva: lo sconto medio praticato da Allianz variava dagli 11€ ai 16€, a fronte di 500€ (massimo) di penale. Inoltre “la limitazione nella facoltà di rivolgersi a terzi quali professionisti o patrocinatori discende infatti dal disincentivo a tale comportamento indotto dalle pesanti conseguenze determinate dall’imposizione della penale”: l’obbligo vale per la semplice fase di denuncia del sinistro ma anche per l’eventuale procedura di conciliazione paritetica, in cui è obbligatoria l’assistenza o la consulenza di un professionista senza attribuzione di incarico.
L’art. 33, comma 2, lettera f) del Codice dei Consumatori che risulta violato dice chiaramente che “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo”; alla lettera t) si afferma che sono vessatorie le clausole che hanno per oggetto o per effetto di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta’ di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorita’ giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla liberta’ contrattuale nei rapporti con i terzi”.