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L’auto carica di bagagli? Multe fino a 338 euro.

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Caricare l’auto di bagagli può costare una multa fino a 338 euro oltre al ritiro della patente e della carta di circolazione. La sanzione è prevista dall’art. 164 del codice della strada

Tutti pronti per le vacanze? Avete preso tutto? Crema, telo mare, ombrellone e valige super cariche di tutti i comfort per poter passare una stupenda estate in relax.  Avete riempito la vostra auto fino al tetto e vi resta il dubbio se ancora state dimenticando qualcosa a casa?

Bene, sappiate che siete a rischio multa e piuttosto salata.

Il codice della strada, infatti, prevede precise prescrizioni per il carico dell’auto, e in caso di violazioni fino a 338 euro di sanzione amministrativa.

Eccoti alcune indicazioni che Studio MG vuole condividere con voi su come posizionare gli oggetti nella vostra auto:

  • Garantire libertà movimenti e stabilità veicolo

Anzitutto, il carico deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione. Inoltre deve essere posizionato in modo “da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio”.

  • Non superare i limiti di sagoma

Inoltre, la norma stabilisce che il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’articolo 61 – codice della strada – (ossia 2,55 m di lunghezza, 4 m di altezza e 12 m di lunghezza totale compresi gli organi di traino) e che non “può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo”. Può sporgere invece dalla parte posteriore, ma solo se costituito “da cose indivisibili e fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo”, purché nei limiti di cui al predetto articolo 61.

  • Niente sporgenze laterali

“Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”. Fermi restando i limiti di sagoma di cui all’art. 61 – codice della strada – , possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo in modo da non superare i 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.

Gli accessori mobili non devono, inoltre, sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma e non devono strisciare sul terreno (divieto questo generale, anche se si tratta di cose in parte sostenute da ruote).

Ad ogni modo, per il carico che sporge dal veicolo, vanno adottate “tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada” e le sporgenze longitudinali vanno segnalate mediante uno o due speciali “pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo”.

SANZIONI:

L’art. 164 del codice della strada non si ferma ad enunciare le prescrizioni cui attenersi ma commina a chiunque venga beccato a violare le disposizioni, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 85 a euro 338.

Oltretutto, il veicolo fermato “non può proseguire il viaggio se il conducente provvede a sistemare il carico” correttamente. Per cui, l’organo accertatore, oltre ad applicare la sanzione deve procedere altresì al “ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida” facendo sì che il veicolo sia condotto in luogo idoneo ai fini della sistemazione a norma di legge. Solo allora verranno restituiti i documenti all’avente diritto.

Il nostro consiglio è di rispettare le norme non solo per evitare le sanzioni, ma soprattutto per la sicurezza vostra e degli altri utenti della strada. Quindi mi raccomando quest’estate viaggiate leggeri… e godetevi la vacanza.