• La strada non è una pista

La strada non è una pista: “obbligo di aggiornamento della carta di circolazione entro il 3 novembre”.

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I commenti per l’interpretazione di questa norma sono stati numerosi negli ultimi giorni.
La circolare del Ministero per le Infrastrutture e dei Trasporti introduce nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea dei veicoli.
L’obiettivo del legislatore è quello di individuare più facilmente i responsabili delle infrazioni e scoprire le intestazioni fittizie.
 
Il messaggio, distorto e incompleto, che ha gettato molti nello scompiglio  è questo: i dati dell’intestatario della carta di circolazione devono coincidere con quelli della patente del suo conducente al momento della controllo da parte delle autorità. In difetto la multa è salata da: 705 a 3.526 euro ai quali si aggiunge anche il ritiro del libretto.
In realtà la norma riguarda principalmente le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria.
 
La regola più dibattuta è quella che riguarda la necessità della variazione nell’ipotesi in cui un soggetto abbia la temporanea disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato a un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente.
 
Alcune precisazioni sono d’obbligo:
  1. La norma non è retroattiva. Per cui c’è obbligo di modificare la carta di circolazione per tutti quei contratti (di comodato o noleggio ad esempio) antecedenti al 3 novembre;
  2. Sono previste ovviamente delle esenzioni:
  • per tutti i veicoli in comodato d’uso all’interno del nucleo famigliare col vincolo che intestatario e utilizzatore condividano lo stesso indirizzo di residenza (coniugi, genitori/figli, fratelli);
  • gli iscritti all’albo degli autotrasportatori;
  • i possessori di licenza in proprio e per chi guida autobus, taxi o noleggio con conducente.
Come al solito l’intento del legislatore è sempre nobile. La sua capacità di renderlo facilmente interpretabile non sempre efficace. E, a volte, alcune lacune normative non sono di facile soluzione. Se Tizio viene fermato alla guida del veicolo di Caio e non c’è la variazione sulla carta di circolazione, basterà dire agli agenti che la macchina la presa in prestito oggi e solo per pochi giorni!