- De iure condito
La scuola risponde anche per i danni che gli allievi subiscono nel cortile prima dell’inizio delle lezioni
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“La scuola pertanto è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso, sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche“. Così tuonano gli ermellini della III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 4 ottobre 2013 nr 22752 che confermano la responsabilità in vigilando della Scuola in solido col Ministero della Pubblica Istruzione, anche se l’incidente è avvenuto prima del regolare inizio dell’attività didattica.
La vicenda riguarda il caso di una minore che accompagnata presso l’istituto dallo scuolabus, il 20 marzo del 1995, sostava nel cortile del plesso in attesa dell’inizio delle lezioni. Arrampicandosi si un muretto si procurava lesioni. L’Istituto respingeva le domande attoree sostenendo che la sola circostanza che la minore fosse stata lasciata nel cortile antistante non doveva far ritenere che fosse insorto in capo al personale scolastico l’obbligo di vigilare su di essa.
Di diverso avviso tutti i giudici chiamati ad esprimersi in tal senso. Il verdetto di primo grado era stato emesso dal Tribunale di Civitavecchia nel 2003, e quello di secondo dalla Corte di Appello di Roma nel 2006. Senza successo, scuola e ministero hanno protestato in Cassazione contro la condanna al risarcimento.
“In ipotesi di danno come questo, cagionato dall’alunno a sé medesimo (autolesioni), l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. La scuola pertanto è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso, sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche. Tra queste rientra il cortile antistante l’edificio del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolare accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi“.