- De iure condito
La pregressa patologia non esclude ne riduce la responsabilità del medico
Interessante pronuncia della Corte di Cassazione, della III Sezione Civile, la nr 3893 del 2016 che riguarda il risarcimento del danno da malpractice. Nello specifico il caso riguarda il danno neurologico da grave asfissia e permanente invalidità totale a cagionata ad un neonato dalla negligente condotta del medico nella gestione del travaglio e nel corso delle operazioni di parto.
La Corte D’appello riduceva il quantum risarcitorio del danno patrimoniale stabilito dai giudici di prime cure motivando una pregressa patologia invalidante in capo al neonato: la sindrome di down.
Di diverso avviso gli ermellini del palazzaccio che così statuiscono:
“Ove all’esito del detto accertamento emerga che la condotta colposa del suindicato medico abbia nella specie assunto rilievo di causa del danno indipendentemente dalla causa originaria, e cioè come autonoma causa efficiente eccezionale ed atipica rispetto alla prima e di per sé idonea a determinare l’invalidità permanente al 100% del minore ( cfr. Cass., 12/9/2005, n. 18094; Cass., 6/4/2006, n. 8096; Cass., 22/10/2003, n. 15789; e, da ultimo, Cass., 22/10/2013, n. 23915 ), deve trarsene che il relativo autore (nella specie, il Vincelli) è tenuto a risarcire l’intero danno. La condotta colposa di tale medico viene infatti in tal caso a porsi quale specifico ed autonomo antecedente causale dell’evento dannoso ( nel caso, ipossia da travaglio ), essendo il medesimo pertanto chiamato risarcire il creditore/danneggiato di tutte le conseguenze dannose. Non solo quelle da tale danno evento 13 Corte di Cassazione – copia non ufficiale derivanti in via immediata e diretta, ma anche quelle mediate ed indirette, giusta l’interpretazione dell’art. 1223 c.c. (richiamato dall’art. 2056 c.c.) ormai da tempo affermata in giurisprudenza ( v. Cass., 19/1/1999, n. 475; Cass., 9/5/2000, n. 5913; Cass., 16/2/2001, n. 2335; Cass., Sez. Un., 1 ° /7/2002, n. 9556; Cass., 19/8/2003, n. 12124; Cass., 4/7/2006, n. 15274. E già Cass., 6/5/1966, n. 1173; nonché, da ultimo, Cass., 22/10/2013, n. 23915 ), che ha al riguardo fatto in particolare ricorso al criterio della regolarità causale, considerando risarcibili i danni rientranti nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto ( v. Cass., 20/10/2014, n. 22225; Cass., 12/2/2014, n. 3207; Cass., 24/4/2012, n. 6474; Cass., 16/6/2011, n. 13179; Cass., 23/12/2010, n. 26042; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576. E già Cass., 9/4/1963, n. 910 ).”