• De iure condito

La personalizzazione del danno deve essere ad personam

2 minuti

corte di cassazionei dicta delle S.U. del 2008 appaiono trascurati e negletti, in considerazione della circostanziata descrizione delle drammatiche condizioni di vita del grande invalido, che potrà avere un grande cuore ed un grande coraggio di sopravvivenza ma che vive solo se costantemente assistito, curato, medicato, operato e dunque tutte queste componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano, meritano una migliore attenzione rispetto al calcolo tabellare dove la personalizzazione è pro quota, mentre deve essere ad personam”.

I diritti costituzionali devono essere garantiti e quando vengono lesi, chi è chiamato a quantificarne il ristoro, deve personalizzarlo in base alle specifiche conseguenze sulle attitudini dinamico relazionali del soggetto leso. Spesso le compagnie assicurative lo dimenticano e, talvolta anche i giudici.

Ma a ricordarcelo c’hanno pensato gli ermellini della Corte di Cassazione con la pronuncia 18611 del 2015.

Il caso riguarda il risarcimento di un giovane grande leso, cui la Corte D’Appello di Torino aveva liquidato il danno esistenziale applicando pedissequamente i valori e le percentuali indicate nelle tabelle. Puntuale la bacchettata da Piazza Cavour dove ricordano che non si tratta di duplicazione di poste risarcitorie piuttosto “della negazione del diritto del macroleso a ricevere un equo ristoro per il risarcimento della perdita della sua dignità di persona e di diritto alla vita attiva”.

Tag: