• De iure condito

La macchia d’olio è caso fortuito e l’ente non paga!

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incidente stradale
Con la sentenza nr 10643/2012 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, classifica come caso fortuito anche il fatto del terzo come la chiazza d’olio perduta sull’asfalto da un altro veicolo.
il caso della macchia d’olio sull’asfalto è assolutamente emblematico della seconda situazione riguardante i beni demaniali, nella quale è destinata a presentarsi più spesso l’occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode“. Queste le motivazioni con le quali gli ermellini hanno respinto le richieste di risarcimento di una donna agrigentina che a causa dell’olio presente sull’asfalto perdeva il controllo del proprio mezzo arrestando la sua corsa contro il guardarail, rimanendo fortunatamente illesa, ma con la vettura seriamente danneggiata.
Anche nei precedenti gradi di giudizio, i giudici escludevano la responsabilità, ex art 2051 Codice Civile, della pubblica amministrazione o dell’ente gestore del tratto di strada , in presenza di caso fortuito. Il tutto rafforzato anche dal brevissimo lasso di tempo intercorso, nel caso di specie, tra la causa dell’evento (perdita del liquido oleoso) e l’evento stesso (fuoriuscita di strada del mezzo) che non ha ragionevolmente consentito nessun intervento da parte del proprietario o gestore della strada per la rimozione dell’insidia.