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La liquidazione del danno biologico permanente va parametrata alla durata effettiva della vita residua

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510705_193381905_clessidra-5004_H220444_LIl risarcimento del danno biologico permanente è parametrato sulla ipotetica e statistica residua durata della vita del soggetto danneggiato ma, quando questa è nota al momento del risarcimento, il valore dovrà essere adeguato alla effettiva durata della vita dal momento dell’illecito. Ovvero, se il soggetto danneggiato muore per cause estranee all’illecito che ha conseguito le menomazioni oggetto della posta risarcitoria, agli eredi, iure successionis, spetterà un risarcimento giustamente ridimensionato.

Gli ermellini di Piazza Cavour ribadiscono e consolidano il principio con la sentenza nr 679 del 18 gennaio 2016 della III Sezione Civile:

“Invero quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statica e diventa un dato noto per essere il danneggiato deceduto per circostanze autonome dall’evento lesivo, la liquidazione del danno biologico, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative all’integrità-psicofisica, va parametrata alla durata effettiva della stessa. In tale prospettiva la soluzione assunta si colloca nell’alveo della giurisprudenza di questa Corte in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito secondo cui, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva (cfr. ex multis, Cass. civ. 30 ottobre 2009, n. 23053).”