• De iure condito

La Legge Balduzzi (289/2012) non può essere intesa come abolitio criminis per il ginecoloco che ritarda il taglio cesareo e provoca la morte del feto

1 minuto
taglio cesareoA stabilirlo sono gli ermellini di Piazza Cavour con la sentenza nr 15495 del 7 aprile 2014, con la quale respingevano il ricorso di un ginecologo avverso il giudizio di colpevolezza della Corte di Appello.
 
I togati della Suprema Corte ritengono infatti che, nel caso di specie, il medico avesse tardivamente attivato i meccanismi di urgenza per l’esecuzione del taglio cesareo che, se eseguito tempestivamente avrebbe evitato l’exitus intrauterino. Le linee guida cui lo stesso avrebbe dovuto attenersi suggeriscono un immediato intervento chirurgico in caso di brachicardia del feto. Ciò nonostante, l’imputato, ha tralasciato i segni di sofferenza evidenti al tracciato tococardiografico per oltre due ore e mezzo.
 
Si legge nelle motivazioni che: “la condotta omissiva del professionista integrasse uno specifico profilo di colpa per imperizia, anche in riferimento alla mancata osservanza delle linee guida disciplinanti lo specifico settore di attività; con la precisazione che il grado della colpa risultava di particolare gravità, stante la protratta durata temporale della condotta omissiva da parte dello specialista, rispetto al comportamento di elezione, che risultava imposto dalle regole tecniche”.