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Investimenti pedonali: chi è responsabile? La linea sottile tra prudenza del conducente e imprudenza del pedone

Quando si verifica un investimento pedonale, la questione della responsabilità assume un ruolo centrale. La legge italiana, supportata da una ricca giurisprudenza, riconosce al pedone una particolare tutela, ma non esclude a priori una sua responsabilità, totale o parziale.
La recente ordinanza n. 20792/2025 della Corte di Cassazione ribadisce i principi cardine in materia, chiarendo i confini tra colpa del conducente e del pedone, richiamando due norme centrali:
🔹 l’art. 2054, comma 1, del Codice Civile, che stabilisce la presunzione di responsabilità del conducente;
🔹 l’art. 191 del Codice della Strada, che disciplina il comportamento che il conducente deve tenere in presenza di pedoni.
Art. 2054 c.c. – La presunzione di colpa del conducente
“Il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.”
Questo principio introduce una presunzione di responsabilità a carico del conducente, anche nei casi in cui il pedone abbia avuto un comportamento imprudente.
Spetta dunque al conducente dimostrare di aver fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per evitare l’impatto.
Art. 191 C.d.S. – L’obbligo di fermarsi in presenza di pedoni
“I conducenti devono dare la precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali, quando questi abbiano già iniziato l’attraversamento, nonché a quelli che si trovino nelle immediate prossimità degli stessi. Essi devono, altresì, fermarsi quando i pedoni transitano negli spazi indicati.”
Il Codice impone un comportamento attivo e prudente da parte del conducente: non è sufficiente rallentare, occorre anche arrestare la marcia quando necessario, in modo da garantire la completa sicurezza del pedone.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, il conducente deve attendersi comportamenti incerti da parte del pedone: può tentennare, fermarsi, ripensarci o persino tornare indietro.
Chi guida deve tenere conto anche di queste possibilità.
Quando il pedone è corresponsabile… o totalmente responsabile
Il comportamento del pedone può incidere sulla dinamica dell’incidente, ad esempio:
- attraversando fuori dalle strisce;
- immettendosi improvvisamente sulla carreggiata;
- violando il rosso o altre regole di prudenza.
In questi casi, si parla di concorso di colpa, che può ridurre l’entità del risarcimento. Tuttavia, la colpa del pedone non esonera automaticamente il conducente, che rimane soggetto alla presunzione ex art. 2054 c.c.
Esiste però una possibilità – rara ma ammessa – di esonero totale del conducente:
“L’esonero integrale da responsabilità del conducente investitore richiede la dimostrazione che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile l’evento dannoso.”
In pratica, il conducente può essere ritenuto non responsabile solo se dimostra l’assoluta imprevedibilità e inevitabilità dell’impatto, come nel caso in cui il pedone compaia all’improvviso da dietro un ostacolo o attraversi in modo del tutto imprevedibile.
Ma si tratta di ipotesi eccezionali, che vanno provate in modo rigoroso.
Il messaggio che emerge con chiarezza è che, in caso di investimento pedonale, la legge tende a proteggere il soggetto più debole. Il conducente ha l’onere di mantenere una condotta preventiva e reattiva, anche davanti a comportamenti incerti o imprudenti del pedone.
Ma allo stesso tempo, il pedone ha il dovere di rispettare le regole di attraversamento, pena una possibile riduzione o esclusione del risarcimento.
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