- De iure condito
Incidente all’estero: azione diretta contro il mandatario
A stabilirlo è la III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la Sentenza nr 10124 del 18 maggio 2015. La pronuncia è di rilevante portata, giacché sino a questa, il cittadino italiano che aveva subito un danno da circolazione stradale all’estero, in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo, poteva affrontare solo la fase stragiudiziale con la compagnia mandataria in Italia di quella Estera. Tale opportunità rappresentava comunque un attenzione degna di nota alla tutela della vittima di incidente stradale voluta dalla Comunità Europea, che ha introdotto tale procedura, nella “quarta Direttiva” del 16 maggio 2000, recepita in Italia dagli articoli 151 e successivi del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 209/2005).
Tali norme prevedono che ogni impresa di assicurazione operante in un Paese CEE nomini un’altra impresa quale mandataria in ciascuno degli altri stati membri.
Gli ermellini di Piazza Cavour estendono, con la pronuncia in esame, la tutela delle vittime di un incidente stradale all’estero, consentendo loro di convenire in giudizio la compagnia mandataria: “il mandatario per la liquidazione dei sinistri di cui all’art. 152 Cod. Ass. è un mandatario ex lege dell’assicuratore del responsabile. Egli, di conseguenza, può agire ed essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza, per ottenere una sentenza eseguibile nei confronti del mandante.”