• De iure condito

In caso di danno mortale vanno liquidati separatamente il danno da perdita del rapporto parentale e il danno psichico

2 minuti

cassazioneInteressante la recentissima pronuncia della Cassazione, III Sezione Civile, nr 9320/2015 (estensore Dott. Marco Rossetti) che ribadisce l’unitarietà del danno non patrimoniale, così come sancita dalle sentenze di San Martino, non deve limitare il risarcimento di partite di danno diverse.

Nello specifico il caso riguardava il risarcimento per i congiunti di una vittima della circolazione stradale che chiedevano il ristoro tanto dei pregiudizi derivanti dalla frattura del rapporto parentale tanto quelli legati alla lesione della salute psichica, negato dalla Corte di Appello.

La Cassazione chiarisce che salute e serenità familiare sono tuttavia beni oggettivamente diversi e il pregiudizio ad essi arrecato andava liquidato separatamente.

Come accennato la liquidazione congiunta ed indistinta del risarcimento del danno biologico e di quello da lutto, oltre a violare l’art. 1223 c.c., è viziata da un secondo errore di diritto, costituito dal fraintendimento della nozione di “unitarietà del danno non patrimoniale”, per come affermata da Sez. Un. 26972/08, cit..E’ certamente vero che il danno non patrimoniale debba essere liquidato unitariamente, ma a condizione che la “perdita” di cui si è detto al §5.5 abbia inciso su beni od interessi omogenei. Se, invece, l’illecito attinge bene eterogenei, avremo perdite diverse e dunque danni diversi.Così ad esempio, dinanzi ad una lesione della salute, il bene diminuito è uno, e non è consentito liquidare separatamente il danno biologico, quello c.d. “estetico”, quello c.d. “alla vita di relazione”, od altri analoghi, i quali non costituiscono che nomi diversi coi quali indicare le diverse conseguenze che possono derivare da un infortunio.Per contro, se la vittima d’un sequestro di persona patisse lesioni personali, essa avrebbe diritto al risarcimento sia del danno non patrimoniale da lesione alla salute, sia di quello da privazione della libertà: in questo caso infatti ci troveremmo dinanzi a due interessi lesi, a due perdite (libertà e salute) ed a due danni.La nozione di “unitarietà” della liquidazione del danno non patrimoniale vuol dunque dire che lo stesso danno non può essere liquidato due volte sol perché lo si chiami con nomi diversi; ma non vuol certo dire che quando l’illecito produca perdite non patrimoniali eterogenee, la liquidazione dell’un assorba tutte le altre. E’ l’omogeneità delle perdite concrete derivate dall’illecito che impone la liquidazione unitaria, e non la natura non patrimoniale dell’interesse leso.