• De iure condito

In caso di azione diretta ex art 149 CdA, il civile responsabile non è litisconsorte necessario

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responsabilità penaleDal disposto del D.Lgs 209 del 7 settembre 2005, alias Codice delle Assicurazioni, e della Corte Costituzionale 180/2009 scaturisce l’interpretazione, pienamente condivisibile, del Tribunale di Torino, III Sezione Civile che da il titolo al seguente post.
 
Se in caso di incidente stradale, che presenta tutti i requisiti per l’applicazione dell’indennizzo diretto (urto tra non più di due veicoli regolarmente assicurati e immatricolati in Italia), non si giunge all’accordo bonario stragiudiziale e bisogna adire le vie legali contro il proprio assicuratore, per vedersi riconosciute le proprie ragioni ed i propri diritti, è sufficiente citare in giudizio la sola compagnia assicurativa e non già anche il civile responsabile.
 
Ecco la massima della sentenza:
 
Ai sensi del testuale disposto dell’art 149 del D.lgs. n. 209 del 2005, nel caso di procedura di risarcimento diretto il danneggiato deve rivolgere la richiesta di risarcimento “all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” (co. 1) e ”in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’art.148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art 145, comma 2, nei soli confronti della propria assicurazione…” (co. 6). La necessità di evocare in giudizio il responsabile del danno è prevista dall’art. 144 del D.Lgs n 209/2005, al terzo comma, ma solo per il caso di azione diretta nei confronti “dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.”